505 <>£=- necessità dal giudice competente riconosciuta costringesse una persona ecclesiastica ad assistere i genitori, fratelli, sorelle nubili o vedove, e figliuoli minori di essi fratelli e sorelle. Disposizione o donazione di cose mobili a favore di cause pie non poteva eccedere il decimo della facoltà mobiliare del disponente, né importare olire ducati cinquecento, e doveva ridursi in contante, ed essere per una volta tanto. Dispensa da tali divieti e limitazioni poteva in casi particolari e per gravi motivi concedere il senato con le strettezze di quattro quinti dei voti : non venendo concessa entro 1’ anno dalla domanda, doveva intendersi negala, nè si poteva ridomandare. Permesse le disposizioni per atto d’ultima volontà o donazione fra’ vivi a favore degli istituti di beneficenza : ma stabili non si cJ potevano ad essi lasciare od obbligare per oltre due anni : trascorso il qual termine, vendevansi all’ incanto, e se ne passava il ritratto a’ procuratori di san Marco, che lo impiegavano secondo la volontà del disponente, coll’ intervento dei commissari ed esecutori testamentari, se ve ne erano. Monaci e monache dopo la professione non polevane testare : negli immobili, che avessero lascialo morendo, succedevano gli eredi ab intestato secolari : nel mobile, il monastero consuccedeva coi figli, e non ve n’ essendo, succedeva solo. Religiosi, che dal foro ecclesiastico ottenessero 1’ annullazione