316 «infermine con restituzione della somma ricevuta e rimborso dei fatti miglioramenti. Così il sovventore del danaro, finché non eragli restituito, aveva il godimento dell’immobile in luogo d’interessi. Alcuni stimavano illecito concedere al dator della somma facoltà d’esigerne la restituzione : in pratica tal facoltà non eragli negata, ed anzi stabilito come e presso qual magistrato potesse esercitarla. Ricevere interessi sopra prestiti con pegno potevano solamente gli Ebrei ne’ loro banchi de’ pegni in ghetto, che prestavano fin tre, e, con licenza de’presidenti sopra offici, fin sei ducati al cinque per cento. Permesso pure agli Ebrei dar danari ad uso di piazza fino al sei per cento ed anno. Vietato a’ Cristiani acquistar crediti d’ Ebrei, perchè sospetti di usura. Le locazioni di durata maggior di un biennio avrebbero dovuto, per legge antica, essere istromentate e notificate. Disposizione per dissuetudine abrogata : quindi permesso contrattare locazioni anche di lunga durata con private scritture : quindi non obbligatoria la notifica, ma soltanto facoltativa per acquistare diritto di prevalenza. Pel credito di mercedi aveva il locatore pegno legale sopra quanto di ragione dell’ inquilino trovavasi nella casa appigionata, e sopra i frutti, animali e stromenti rurali esistenti sul fondo affittato. Se, per casi straordinari, come incendio, guerra, grandine, inondazione e simili, era tolto o notabilmente diminuito l’uso e vantaggio della cosa locata, concedevasi al conduttore proporzionala remissione della mercede, che chiamavasi ristoro. Spesso per patto escludevasi il diritto del ristoro, ed allora la locazione dice-vasi fatta a fuoco e fiamma (1). Un mese ed un giorno prima che si compiesse il termine contrattuale della locazione, doveva 1’ una o 1’ altra parte dare la disdetta, che qui chiamavasi cognito (2) : altrimenti il contratto s’intendeva prorogato per un anno, e così di anno in anno. (1) L’improprietà della frase condusse uno straniero a giudicare non contemplarsi dal patto il caso della grandine, la quale parevagli non fosse fuoco nè fiamma. (2) Forse perchè un tempo V atto cominciava con le parole : Cognitum tibi J'acimus.