<> ÒÒ •> cadrebbe in errore colui che rimproverasse l'inesperto garzone, il giovane baldo, perchè non operano colla forza dell’ uomo maturo, col senno del vecchio. Cadrebbe pur in errore colui clic pretendesse rimproverare a Genova, a Pisa, a Venezia le ire lunghe, l'astio, che ne fu conseguenza, le arti segrete, le aperte offese. La condizione del paese diviso in tanti Stati, le parli della Chiesa e dell’ Impero in continua lotta, toglievano lo spirito di unificazione alla famiglia italica. Si può dire, per altra parte, che se le tre repubbliche ricche, forti, animose, generose si fossero confederate insieme, e vi fosse stata un’ ansa italica, come vi fu l’ansa germanica, sarebbero state sole signore della penisola. Nel ducato di Vitale Faliero, per quello spetta all’interno dello Stato, è da notarsi la instituzione del magistrato detto del Proprio, che giudicava liti. Ed è da notarsi come restrizione dell’autorità ducale ; per lo addietro i giudizii civili c criminali essendo di giudici e di messi o gastaldi che dal doge erano eletti. A questi tempi, e facilmente al primo moderarsi dell’ autorità ducale sodo al Flaba-nico, si deve attribuire la più regolare conformazione di un corpo intermediario fra il doge e la condone, e quindi un avanzamento dell’ aristocrazia. Fino da’ primi tempi, il doge univa i tribuni o maggiorenti (majores), per consultarli prima di sottoporre le sue deliberazioni alla sanzione del comune (collaudatione populi V(‘nettar um ) che componevano i maggiorenti, i mediocri, i minori (majores et mediocres et minores), come dicono lutti gli atti antichi tuttora conservati nella storia c negli archivii, e lo stesso statuto veneto. Però questo consiglio de’ maggiorenti divenne più potente, quando furono pregati dal doge uomini di senno maturo ad assisterlo, onde venne loro il nome di pregadi. Il consiglio fu detto dei pregadi (consi/inm rogatorum, vel rogati). Questo consiglio andò crescendo nell’autorità non consentita da legge esplicita, ma consentita sempre ; e fu poi detto senato, sebbene negli atti pubblici conservasse sempre il nome stesso primitivo. VOL. i. 5