<► 315 <*> Non valevano donazioni di cose mobili od immobili, se non erano notificate al magistrato dell’ esaminatore, e soscritte da due giudici di esso, che prima doveva farle stridare, e accertarsi che non fossero fraudolenti. Il mutuo ad interesse non contrattavasi aperto. Mascheravasi ordinariamente con titolo ed apparenza di livello affrancabile. Il mutuatario fingeva vendere al mutuante un immobile, o tanta parte di esso, quanta corrispondesse a una data somma : questa, eh’ era veramente il capitale mutuato, gli veniva pagata a titolo simulato di prezzo : immediatamente il mutuante dava la cosa apparentemente comperata in livello affrancabile al mutuatario : pattuivasi la misura dell’ annuo livello, o sia dell’ interesse : stabilivasi il termine del-1’ affrancazione, o sia della restituzione del capitale mutuato : oltre I’ obbligazione speciale del fondo allivellato, il livellario, o sia il mutuatario, obbligava la totalità de’suoi beni. Siffatti livelli affrancabili erano dalla legge contemplati e disciplinati. Dichiarati nulli, se non erano costituiti sopra fondo reale esistente, o sopra diritti che la legge parificasse a fondo reale : prescritto che il livellante numerasse la somma alla presenza del notaio con monete al prezzo legale : vietato ridurre a capitale livellario con censo istromentale viglietti semplici, prestanze anticipate e debili secchi. Vario il limite del permesso annuo livello, o sia interesse, secondo i luoghi, in che il fondo allivellato fosse posto : se in Venezia e dogado, il cinque e mezzo per cento : se in Padova, Vicenza, Verona, Treviso, Bassano, Conegliano, Asolo e Cologna, il sei : se in Udine, il sette. Ingiunto al notaio di notificare il contratto nel termine di tre giorni, sotto pena d’ essere destituito. Era pure in uso, ma non frequente, un contratto, che dicevasi a galder (1). Contro lo sborso d’ una data somma, concedevasi al datore di essa il possesso e godimento di un immobile per certo numero di anni, riserbandosi facoltà di ricuperarlo dopo quel (i) Dal latino gaudere, mutato l1 au in al, secondo 1’ antico uso veneziano, mantenuto in alquante voci del linguaggio forense. Per esempio : Aldida la richiesta, e simili.