o 530 o E al magistrato de’ cinque savi alla mercanzia doveva darsi notizia quando alienavasi un bastimento ; o se ne variava la denominazione, la capacità, la forma, o 1’ alberatura ; o se ne mutava il capitano. Quando v’ erano più compartecipi o comproprietari d’ un bastimento, deliberavano intorno agli affari comuni a pluralità di voti, che non calcolavasi secondo il numero delle persone, ma secondo il numero dei carati. Di regola, la minoranza doveva sottostare alle deliberazioni della maggioranza. Occorrendo racconciare o carenare il bastimento, la maggioranza poteva farlo ; e qualora i compagni della minoranza rifiutassero di contribuire la loro quota di spesa, poteva prender danaro a cambio sulle porzioni di proprietà de’ rifiutanti : se in vece la maggioranza opponevasi all’ occorrente racconciamento o carena, que’della minoranza potevano esigere, o che si comperassero i loro carati, o che il bastimento fosse venduto all’ incanto. Accrescere od alterare il bastimento a titolo di maggiore vantaggio, non si poteva senza consentimento della maggioranza ; altrimenti il profitto era comune, restando la spesa a carico di chi 1’ aveva incontrata : assentendo la maggioranza, non poteva la minoranza impedirlo, ma poteva esigere che fossero comperati i suoi carati a stima. Se la maggioranza voleva vendere il bastimento, doveva proporne l’acquisto alla minoranza : non convenendo sul prezzo, vendevasi all’ incanto. Volendo la maggioranza lasciar inoperoso il bastimento, senza causa riconosciuta legittima dal magistrato de’ cinque savi alla mercanzia, la minoranza poteva esigere che vi fosse dato impiego. Il compartecipe, che volesse vendere i suoi carati, doveva farne esibizione scritta ai compagni : se rifiutavano, poteva pel prezzo dell’ offerta vendere ad altri, che avesse le qualità richieste per essere parcenevole. Credili privilegiati sopra il bastimento, che non avesse fallo alcun viaggio, erano quelli di chi aveva prestata 1’ opera, e di chi aveva somministrati materiali per la costruzione di esso. Crediti privilegiati sopra il bastimento, che avesse viaggiato, erano : in primo luogo le paghe delle persone dell’ equipaggio impiegate