<30 148 o^>- » 1669, 8 luglio. C. X. Rimessa agl’ inquisitori la parte 29 » giugno pass, del M. C. per le risoluzioni che stimeranno di pub-» blico servizio. » 1702, 11 dicembre, 1703, 19 luglio in C. X. Ricercate fdo-» mande) del Senato, circa la licenziosità de’sentimenti in proposito » de’giuramenti, rimesse agl’ inquisitori. » 1704, 30 decembre. C. X. Proibizione de’casini spezial-» mente ad uso di ballo raccomandata agl’ inquisitori. » 1704, 26 febbraro. C. X. Eseguiscano l’osservanza delle » severe pene statuite contro nobili, che non portano la veste e » vanno in tabarro. » 1710, 6 febbraro. C. X. Mitigata la detta legge dei tabarri, » correggano li trasgressori colla loro prudenza secondo la qualità. » In caso di recidiva dopo la prima correzione vengano al C. X. » per li maggiori castighi. » 1711, 23 marzo. C. X. Legge circa spedizione e custodia » delle lettere pubbliche. Sia eseguita sotto le pene statuite contro » i propalatori del segreto. » 1711, 17 agosto. C. X. Proibizione a chi entra ne’consigli » secreti di scriver lettere ad ambasciatori e rappresentanti intorno » pubblici affari, e così a questi scriver ad altri delle materie di » Stato che al solo governo. » 1732, 9 luglio. C. X. In vacanza di dogado li concorrenti » non compariscano accompagnati da qualunque unione di plebe, » nè per terra, nè per acqua. Esecuzione raccomandata a capi et » inquisitori di Stato. » 1743, 28 febbraro. C. X. Proibizione di casini tutti; racco-» mandata agl’ inquisitori di Stato. » 1754, 9 agosto. C. X. Pena di morte agl’ ingaggiatori dei » sudditi per servizio estero. Esecuzione commessa agl’ inquisitori » di Stato. » 1755, 18 novembre. C. X. Inquieriscano e castighino chi » parla o dà copie degli affari del Senato. » 1758, 13 luglio. C. X. Inquisitori di Stato castighino sul