150 ■©€=>- IV. Elezione, numero, forme del consiglio dei dieci. Diciassette individui componevano il consiglio dei dieci, cioè il doge, i sei consiglieri del doge e i dieci. Tutti aveano voce deliberativa. Era illegale ogni adunanza dei dicci se non v’interveniva almeno un avvogadore del comune, che avea autorità di accusare chi operasse contro le leggi, di proporre parliti, di sospendere le deliberazioni. I dieci duravano un anno nell’ uffizio. Nell’ anno seguente non potevano essere rieletti ; locchè dicevasi essere in contumacia. Si eleggevano in diverse adunanze del maggior consiglio pochi per volta. Così il maggior consiglio avea tutto il tempo di riflettere sulle scelte ; poteva ricusare i prescelti, e ricusandoli tutti, o in parte, domandare riformagioni. Gli eletti non potevano essere dispensati dall’ uffizio ; non potevano essere eletti ad altro uffizio entro la città nel corso dell’ anno. Questa clausola diveniva importantissima, perchè offriva una guarentigia validissima, anzi solenne, della rettitudine nelle operazioni del consiglio dei dieci, de’ suoi capi, degl’ inquisitori di Stato, che facevano parte dei dieci. Se avveniva che una violenza, un atto ingiusto contro le leggi, contro i nobili, contro i sudditi fosse operato da alcuno di loro, improvvisamente cadevano dall’ altezza alla quale erano stati levati. Il maggior consiglio si adunava ordinariamente ogni domenica ; e poiché erano moltissimi gli uffizi di direttori nelle provincie, quasi ogni domenica ve n’ era alcuno da distribuire. Il terribile inquisitore di Stato, il capo, il dieci colpevole di abusata autorità, veniva eletto rettore di un borgo come Mestre, d’un villaggio come Gambarare. Accettare il nuovo e povero uffizio, tanto lontano e diverso da quello importantissimo e splendido che avea sostenuto, non s’ avrebbe potuto senza cadere nel disprezzo e nel ridicolo di tutti. S’era costretto a ricusare il nuovo uffizio, pagare l’ammenda statuita dalle leggi,