65 9 Settembre. LETTERA DI NICOLO’ TOMMASEO AL GOVERNO PROVVISORIO DI VENEZIA pervenuta il giorno 8 settembre. Parigi, 50 agosto 1848. Consolatevi e consolate questo buon popolo. La bontà colla quale ¡1 Ministro Bastide accolse le mie domande, le opinioni sue politiche c religiose, il sentimento che è in lui della dignità della Francia, operarono ed opereranno buoni effetti per noi. Prima ancora che uscisse il mio scritto intitolato Appel à la France, io aveva diretta a lui una lettera dove esponeva le necessità nostre e i nostri diritti. Il Generale Gavaignac non può non acconsentire in ciò, valoroso e prode e savio com’ egli è. Lo zelo dimostrato a prò’ nostro dal sig. Bixio, vice-presidente dell’ Assemblea, e dal sig. Drouin de Louis, presidente della Commissione agli affari esteri, ci è giovato e ci gioverà. Debbo inoltEe lodarmi dello zelo del sig. Frapolli, che prima del 42 maggio rappresentava a Parigi il Governo Lombardo. Innanzi il mio venire, e innanzi che gli ultimi fatti di Venezia fossero qui conosciuti, a Venezia ed al Veneto si pensava non tanto quanto al Lombardo. Venezia adesso conosce quanto importi all’ Italia la sua esistenza. Le mie domande intorno al cessare degli atti ostili ed all’invio di altri legni francesi nell’Adriatico, hanno già prevenuto il vostro desiderio. Non ci abbandoniamo a cieca ed inerte speranza, ma coi sacrifizii, col coraggio e colla concordia cerchiamo di meritare la stima dei popoli, « la libertà. 9 Settembre. LI PREMITI!! CMTRM D’ ORDINE PUBBLICO Rimarcando poco adempiute le prescrizioni di legge riguardo all’obbligo di notificare entro 24 ore l’arrivo e partenza dei forestieri, o derivandone da tale inadempimento grave danno al pubblico servigio. Avvisa Che d’ora innanzi si procederà col massimo rigore verso i contravventori a tenore degli avvisi pubblicati dalla Prefettura stessa 44 e 20 Maggio p. p. N. 476 e 574, e ricorda che l’obbligo delle notifiche agli I fficj d’Ordiue Pubblico dei rispettivi Sestieri non risguarda soltanto gli albergatori ed affittacamere, ma si estende eziandio al privato cittadino che accoglie qualsiasi persona anco per semplice favore, e per una notte soltanto. Il Prefetto VERGOTTINI. T. IV. 5