132 2. Le casse pubbliche comunali e consorziali potranno pagare esclusivamente con questa moneta patriottica, ed in pari modo si potranno eseguire i pagamenti ad esse dovuti, , . 3. In qualsivoglia privato aliare i pagamenti, che non eccedono le lire correnti sessanta, potranno essere eseguiti in soli biglietti di moneta patriottica. Per quelli invece superiori alle lire sessanta, il creditore potrà pretendere che la metà sia in contante. Se trattasi poi di pagamenti fatti in acconto di somme maggiori, si avrà riguardo per 1’ applicazione del presente articolo alla somma del debito totale già scaduto, od a quelle delle rateazioni già maturate. 4. Qualunque patto esistente nei contratti anteriori e posteriori a questa legge, il quale facesse effetto contrario alle presenti disposizioni, sarà nullo e come non convenuto. 5. Egualmente sarà applicabile la presente legge ad ogni contratto anteriore o posteriore, anche allorquando fosse convenuta espressamente la specie della moneta, a meno che la specie della moneta non andasse a costituire come merce l’oggetto principale del contratto medesimo. 6. Qualunque imitazione o falsificazione, non avuto riguardo al valore, sarà considerata delitto e punita a termini dei §§ 92, 93, 9i, 95, 96 della Parte I. del Codice Penale. 7. Chi, senza intelligenza coll’autore o coi correi, introducesse o ponesse in circolazione dei biglietti di moneta patriottica che sapeva o poteva fondatamente presumere falsi, sarà punito col carcere duro da uno a dieci anni. 8. Chi, senza porli in circolazione, riceverà dei biglietti i quali sapeva o poteva fondatamente presumere falsi, e non ne darà immediata partecipazione all’autorità politica, sarà punito col carcere duro da sei mesi a cinque anni. MANIN — ORAZIANI — CAVEDAL1S. -19 Settembre. LA BOCA JAZIOJAH CI TEBEZ11 Avvisa Il Governo prov visorio di Venezia, trovando indispensabile l’emissione di una Carta-Moneta, che sia convenientemente garantita, ha ricevuto da alcuni benemeriti Cittadini un nuovo prestito di tre milioni di lire correnti, per cui va ad essere possessore d’-un numero di vaglia, de’ quali fra breve sarà pubblicata la nota precisa in apposita tabella, e che in parte rappresentano capitale ed in parte interessi dell'annuo 5 per cento dalla emissione alla scadenza. Intendendo esso Governo di girare mano mano questi valori alla Banca nazionale, per abilitarla allo sconto degli stessi, l'autorizzò ad emettere altrettanta somma di biglietti da lui preparali sotto la sorveglianza di una Commissione della Banca col titolo di moneta patriottica, in parte da lire una, in parte da lire due, in parte da lire tre, e in parte