<5® 1 54 oi=» leggi (citiamo le due 1694, 16 settembre; 1712, 29 novembre) erano puniti gli accusatori che fossero rei di calunnia. Nè questa serie di leggi, che abbiamo creduto necessario esporre ai lettori, perchè giudicar possano rettamente sopra un argomento onde vennero tante accuse ai Veneziani, abbisogna di lunghi commenti. Da questa serie di leggi si conosce con quanta severità si procedesse nell’ accettare le accuse. Le parole scritte da un pazzo o da uno scellerato non bastavano per condaiinare l’innocente ; molte legislazioni non domandarono prove più difficili per condannare un uomo di quelle che i Veneziani domandavano per accettare un’ accusa. Le accuse o secrete o pubbliche, dette nel linguaggio del foro querele, e querelanti gli accusatori, quando erano ricevute si annotavano in un libro. Si procedeva a compilare il processo ; compilato, si poneva in un archivio detto cassone, e poi, giusta 1’ ordine della data, si presentava alla deliberazione dei dieci. Troviamo molte leggi che prescrivevano la sollecitudine. Per ordine dei capi, l’imputato era arrestato, senza formalità, improvvisamente, senza dar conto nè a lui, nè a suoi della casa dell’ arresto. Per lo più la cattura era fatta nella notte, ed ecco come potesse dirsi che sparivano uomini. In carcere non poteva vedere i suoi se non in certi casi e quando era sostenuto per lievi delitti. Si è veduto però quali pratiche fossero necessarie prima di accettare le accuse secrete e le accuse pubbliche. Le semplici apparenze di delitti non potevano prestare argomento a processo. L’imputato era condotto innanzi ad un collegio criminale composto di un avvogadore e di un capo de’ dieci. Ivi era interrogato. Erano deputati alcuni notari ducali a scrivere i processi, e si chiamavano notari dei camerini. Due notari erano impiegati in ogni processo separatamente. Uno assumeva la parte dell’ accusa ; cioè udiva l’imputato quand’ era accusato, notava le risposte alle accuse, i testimoni eh’ erano per le accuse. L’ altro assumeva le parti della difesa, notando le discolpe dell’ imputato, i testimoni che lo difendevano (legge 1667, 1 dicembre). Perchè vi fosse un notaio solo