-=®» 292 «lezione civile, mercantile, criminale e feudale, la giurisdizione dei magistrali ed i metodi processuali, si richiederebbero parecchi volumi. Aumenterebbero la difficoltà e 1’ estensione del lavoro, se si dovesse trattare anche della legislazione antica, e discorrere le successive modificazioni che la condussero allo stato, in che ultimamente si trovava. Stretti dal breve confine entro il quale dobbiamo tenere il nostro scritto, siamo in necessità di limitarci a toccare di volo e per sommi capi le cose principali di delta legislazione, quale era allorquando la veneta repubblica cessò d’esistere. Rispetto al matrimonio, i Veneziani osservavano le leggi ecclesiastiche, e segnatamente i canoni del concilio di Trento, che qui era stato accettato e promulgato fino dall’ anno 15G5. Le doti erano considerate argomento gravissimo, e degno della più vigilante protezione delle leggi. Il padre era tenuto di dolare congruamente le figliuole, quan-d’ anche fossero di beni propri provvedute. Leggi dei secoli XV e XVI ponevano limiti all’esorbitanza delle doli con penalità ai trasgressori : andarono a poco a poco in disuso, e negli ultimi tempi osservavasi soltanto la regola della congruità, per consuetudine avvalorata dai giudizii delle quarantie. Se il padre era impotente a dotare, 1’ obbligo passava agli ascendenti paterni, indi alla madre, che per tale effetto poteva disporre della dote propria fino a ducati mille, indi agli ascendenti materni. I defloralori e rattori erano tenuti di costituir dote congrua alla vergine defiorata o rapita. Quando il padre aveva dotata la figliuola in vita o per disposizione d’ ultima volontà, ella doveva star contenta alla dote costituita o lasciata, e non aveva diritto di succedere nell’ eredità paterna. Se la dote non fosse stata costituita nè lasciata, la figliuola succedeva, in unione ed a parità dei maschi, nei beni mobili del padre, considerandosi mobili in questo caso anche gli stabili fuori di Venezia e del dogado. Qualora paresse alla figliuola che il valore della parte toccatale dei mobili non bastasse alla sua congrua dotazione, il giudizio della congruità demandavasi all’arbitrio di alcuni congiunti, e, mancando questi, o non accordandosi, decideva il