451 e vuole si abbia riguardo alle circostanze della guerra, che tengono lontani molli. Come lui, il Castelli è persuaso, che i’amor patrio dei deputati farà che non rimangano assenti. Egli vorrebbe passar oltre alla proposta Varò. Il Tommaseo vorrebbe si determinasse puro un numero minimo di deputati, senza la cui presenza non fossero valide le deliberazioni. Bisogna tener conto delle possibilità. Bisogna prevenire non solo il male, ma anche il sospetto del male. Guido Avesani crede che sia faro un gravo torto ai deputati il supporre eh’ e’ manchino d’intervenire. Olper crede, che in simili coso le possibilità bisogni calcolarle. VA-vesani insiste. Tommaseo non crede far torto nò al coraggio nè all’ amor patrio dei deputati; ma si deve allontanare ogni sospetto. Castelli crede esservi rischio nel lìssare uu dato numero, ed è certo che i deputati verranno. Tommaseoj nella possibilità eh’ egli suppone, vede anzi dei motivi onorevoli all’ amor patrio ed al coraggio dei deputati. Se, circondati, come si è, dal nemico, convenisse andare a difendere la patria facendo baluardo dei nostri petti, l’Assemblea dei pochi rimasti sarebbe valida ? Castelli opina, che in tal caso l’Assemblea sarebbe deserta, Valsccchi adduce il caso proprio d’essere stato minacciato per la sua opinione (rumori dell' uditorioj che il Vaisecchi fa chiamare all' ordine dal presidente). Frinii tieu conto dell’opinione del Tommaseo, 0 vorrebbe che i deputati fossero costretti a portarsi al banco della presidenza nell' uscire. La proposta Yarè diventa l’articolo secondo. Dietro domanda di Pa-leocapa si convien» di considerare uu minimo dei 433 deputati presenti, non dei 493 eletti. Dopo una discussione varia e confusa, la proposta Yarè viene formulata cosi : « Perchè una deliberazione dell’Assemblea sia legale è necessario u;i numero determinato di deputati presenti. » La proposta, volata per ballottazione, viene scartata da 68 voti contro 62. Il secondo articolo del regolamento è approvato. Circa al terzo articolo Paleocapa domanda, se ogni membro, eletto a formar parte del governo, nel caso che voglia rinunziare debba tarlo subito, 0 possa riservarsi dopo la nomina di tutti. Si ammette, che la rinunzia si possa fare ad ogni momento; ma questa questione è riservata per quando sarà il caso. Circa all’ articolo 4.°, Manin domanda se il potere discrezionale del presidente comprenderebbe anche il diritto di prorogare l’Assemblea a suo piacimento. Egli non intende come il Castelli, che l’Assemblea rimetta al presidente questo diritto. Ferrari Bravo fa delle osservazioni nello stesso senso. Bellinàto prevede il caso dei rapporti ministeriali che parlino delle cose della guerra, i quali dovrebbero essere deferiti a Commissioni esaminatrici, che non devono essere nominate dal presidente.