347 sogna rispettare, noi stessi primi, il nostro uniforme, il quale come fu ne’ secoli andati distintivo del potere e dei Re, così deve in oggi rappresentare la sovranità del popolo. Chi de’ soldati venisse cólto sul fatto, cantando o valendosi d’istro-menti da accompagnare il canto per le vie, sarà arrestato, e lo si punirà cancellandolo per sempre dai Corpi appartenenti a qualsiasi Arma. Ma spero che di ricorrere a ciò non sarà mestieri, giacché ogni soldato italiano sa eh’ egli è responsabile, come dell’ onore, così del decoro dell’ armi con cui difende la patria. il generale ANTONINI. 18 Giugno. LA COMMISSIONE ANNONARIA PER LA CITTÀ DI VENEZIA E SUE DIPENDENZE MILITARI AVVISO Benché le indagini praticate da questa Commissione Annonaria le abbiano procurata la confortante certezza che la Città di Venezia colle sue dipendenze militari trovasi ben provveduta di commestibili di prima necessità pei bisogni della popolazione e della truppa, pure, essendo necessario che la Commissione sia perennemente informata del preciso movimento dei generi di vittuaria onde emettere, ove occorra, con piena conoscenza di causa quelle disposizioni, che valgano ad assicurarne in qualunque evento la quantità occorrente, ed a poter sempre regolare i prezzi, dispone quanto segue : 4. Entro tre giorni dalla pubblicazione del presente avviso, tulli i negozianti, depositarii, bottegai e venditori di commestibili, ed altri oggetti a piedi del presente, tanto in Venezia che nelle sue dipendenze militari, cioè nei Comuni di Chioggia, Pelleslrina, Malamocco, Murano e Bufano, sono obbligati di denunciare giuratamente, quanto al Comune di Venezia, presso gli uffizii dell’ Ordine pubblico del rispettivo Sestiere, e, 'pianto agli altri Comuni, presso le respettive Rappresentanze Comunali, la quantità precisa degli articoli di cui sono ora provvedati e del luogo °ve i medesimi vengono custoditi. 2. Ogni Domenica i suddetti negozianti, depositarii, bottegai e venditori dovranno denunciare giuratamente presso i suddetti ufficii la precisa quantità di cadami genere, che durante la precedente settimana avranno venduto, acquistato, od introitato da altri paesi, dinotando per ultimo l’esatta quantità, che ne residua nelle loro botteghe, negozj e fondachi. 3. Sono obbligati all’ osservanza dei precedenti articoli anche i Pistori e fabbricatori di cervogia e di paste da minestra. A. Riguardo alle partite acquistate o vendute all’ ingrosso, queste de-