241 3 Giugno. IL (MEMO PROVVISORIO DELLA REPUBBLICA OTTA Decreta : Per reiezione dei Deputati all’Assemblea convocata col decreto di questo giorno N. 771-4 sono stabilite le norme seguenti : 1. La rappresentanza ha per base la popolazione, e le elezioni hanno luogo per parrocchia. 2. In ogni parrocchia, la cui popolazione non sorpassa i 2000 abitanti, viene eletto un rappresentante : nelle parrocchie ove la cifra degli abitanti è fra i 2001 e i 4000, vengono eletti due rappresentanti: ov’è Ira i 4001 e i COOO ne vengono eletti tre e così di seguito. 3. Sono elettori tutti gli abitanti che abbiano compiuti gli anni 21 : sono eleggibili tutti gli abitanti che abbiano compiuti gli anni 25. 4. L’ elettore eserciterà il suo diritto nella sola parrocchia dove abita. 5. Gli elettori ponilo scegliere i loro rappresentanti fra tutti gli eleggibili della provincia. G. Le elezioni avranno luogo contemporaneamente per ogni parrocchia della provincia di Venezia il giorno 9 giugno corrente, e saranno proseguite, in quanto occorra, il successivo giorno 10. 7. Nella città di Venezia e nella città di Ghioggia il Comizio elettorale di ogni parrocchia sarà presieduto dal Parroco assistito da un consigliere comunale, nominato dal Podestà, da un ufficiale della Guardia civica nominato dal comando, e da due notabili della parrocchia, nominati, l’uno dal Parroco, l’altro dal consigliere comunale. Nelle parrocchie degli altri comuni della provincia il Comizio sarà presieduto dal parroco, assistito dalla Deputazione comunale, dal comandante della Guardia civ ica, e da due notabili, l’uno nominato dal parroco, 1 altro dalla Deputazione comunale, dal comandante della Guardia civica^ e da due notabili, l’uno nominato dal parroco, l’altro dalla Deputazione. Nelle comuni però aventi più di una parrocchia, il parroco sarà assistito (la uno dei deputati, o da uno dei consiglieri comunali a scelta del Deputato più anziano, e da un ufficiale della Guardia civica a scelta del comandante. 8. I Comizi sono convocali in una delle chiese della parrocchia pel giorno suaccennato, e all’ ora che verrà indicata dall’ avviso del parroco. 9. Ogni elettore consegna in persona la propria scheda chiusa, nella quale avrà scritti tanti nomi quanti sono i rappresentanti che debbono essere eletti nella sua parrocchia, il cui numero verrà annunciato nel suddetto avviso del parroco. 10. Il consesso che presiede al Comizio parrocchiale registrerà in apposito elenco con numero progressivo il nome e cognome dell’ elettore che S1 sarà presentato e avrà consegnata la scheda, la quale verrà segnata dello stesso numero progressivo dell’ elenco e post^ in un’ urna. Raccolte t. n. i 6