456 Decreta : 4. Ogni inquisito avrà diritto d’indicare al Consesso inquirente due uomini probi ed imparziali, perchè assistano come assessori agl’ interrogatorii di lui e de’testimonii. 2. Solamente nel caso in cui l’inquisito, richiestone, non indichi gli assessori di sua scelta, il Presidente del Tribunale criminale li destina, prendendoli con potere discrezionale da qualunque ceto di cittadini, e senza essere obbligato ad eleggerli da liste prestabilite di persone abituate a tale assistenza. 3. Per motivi di moralità, che dovrà spiegare nel protocollo, il Consesso potrà rifiutare i due assessori indicati dall’inquisito, il quale potrà indicarne altri due, e ciò per tre volte ; dopo di che, avendo sempre indicato persone indegne, il Presidente userà del suo potere, e nominerà gli assessori. Ma in qualunque stadio del processo, in cui l’inquisito eleggesse assessori accettabili, questi dovranno subito essere surrogati ai nominati dal Presidente. 4. Se gli assessori eletti dall’inquisito non accettassero, e ciò si ripetesse per tre volte, il Presidente userà egualmente del suo potere di nomina. 5. Ogni assessore ha i diritti e i doveri preflniti dal § 288, ed ha eziandio il diritto di far registrare nel protocollo d’interrogatorio qualunque sua osservazione o protesta contro i modi co’quali l’interrogatorio medesimo fosse condotto. Il Presidente MANIN. CASTELLI. ¡I Segretario J. Zenuahi. 25 Maggio. 1!. comi PROVVISORIO DILLA REPUBBLICA VEJETA Al Comitato di pubblica Sorveglianza in Venezia. Accompagno il Regolamento, clic la Consulta ha proposto d’accordo ni Prefetto dell’ordine pubblico per la dilatazione de’poteri del Comitato a sempre maggiore presidio della sicurezza della patria. Questo Regolamento, che il Comitato conosce ed accettò come con-