298 «sfioro professione costumavano fare le quietanze o rinunzie nel modo già detto. Discorso dei matrimoni, delle doti per essi costituite, ed occasionalmente delle doli spirituali e delle rinunzie, diremo ora di alcuni argomenti che concernono alla patria podestà. Le disposizioni delle leggi statutarie intorno al peculio dei figliuoli di famiglia erano queste. I beni mobili od immobili lasciali per dimissoria, cioè per legato od eredità, al figliuolo soggetto alla podestà paterna, ed i beni immobili donali al medesimo, spettavano ad esso in proprietà, ed in usufruito al padre : i beni mobili od immobili lasciati per dimissoria alla figliuola sottoposta alla podestà paterna, ed i beni immobili a lei donati, spettavano in proprietà assoluta al padre ; purché non fossero stati lasciati o donati dalla madre o da congiunti materni, nel qual caso spettava al padre soltanto l’usufrutto finché la figliuola si maritasse o monacasse : finalmente i beni mobili donati al figliuolo od alla figliuola soggetti alla patria podestà, spettavano in proprietà assoluta al padre. Quindi in pratica, applicando queste regole ai beni del peculio avventizio, osservavansi pei peculi castrense, quasi castrense e profettizio, norme analoghe a quelle del diritto comune. Il figliuolo di famiglia non poteva in alcun modo disporre del peculio profettizio, ed era assoluto padrone del castrense e del quasi castrense, rispetto ai quali si considerava come padre di famiglia. La sostanza acquistata dal figliuolo con qualche principio di beni paterni, e mediante la propria industria, consideravasi peculio in parte avventizio ed in parte profettizio : ma se il figliuolo aveva operato col nome del padre, gli era dovuta solamente congrua mercede. Il figliuolo, che si fosse allontanato dal padre e dai fratelli con qualche principio paterno in danaro od altri beni, e con l’industria propria si fosse acquistato considerabile sostanza, era solamente tenuto di restituire il valsente delle cose o danari avuti dalla facoltà paterna. Intorno alle obbligazioni assunte dai figliuoli di famiglia, le