98 4. I suddetti dieci milioni di lire correnti , al versamento dei quali sono chiamate le provincie come all’art. 1 , restano ripartiti per ognuna di esse nel modo seguente 1. Provincia di Venezia. L. 4,500,000:— 2. » di Padova . » 2,500,000:— 3. » di Vicenza. » 1,400,000:— 4. » del Polesine » 1,000,000:— 5. » di Treviso . » 0,600,000:— Totalità’ L. 10,000,000:— o. La successiva ripartizione nelle rispettive Provincie ira i contribuenti al prestilo, sarà latta entro il termine perentorio di giorni otto dai Comitali dipartimentali di Padova, Vicenza, Rovigo e Treviso, sentiti, in quanto occorressero, i Comitati distrettuali, e quei cittadini che ciascun Comilato dipartimentale credesse di aggiungersi in Commissione speciale. Per la suddetta ripartizione , nella Provìncia di Venezia sarà scelta dal Governo un’ apposita Commissione di sette individui sulle proposte del Podestà di Venezia e del Presidente della Camera di Commercio, Arti e Manifatture. 6. I Comitati dipartimentali , e per Venezia la Commissione , di cui all’articolo precedente, determineranno a pluralità di voti le somme, non mai inferiori a L. 2000 (duemila) per Venezia, ed a L. 1000 (mille) per gli altri luoghi, che a (itolo di prestito vengono imposte alle individuali condizioni economiche dei domiciliati nella rispettiva provincia, in guisa, che nessuno possa essere chiamato a concorrervi se non nella Provincia nella quale domicilia, con riguardo alla complessiva sua condizione economica. 7. Dovranno concorrere al prestito anche quelli che, domiciliati fuori del territorio indicato all’articolo 1avessero sostanze nel medesimo; per essi la quota viene determinata in ogni provincia , nella quale avessero sostanze ed in relazione alle stesse. 8. 1 Comitati dipartimentali, e per Venezia la Commissione apposita, notificano le somme imposte per titolo di prestito ai contribuenti della rispettiva provincia, ed in loro assenza a chi li rappresentino, alle loro famiglie, ovvero ai gestori e detentori delle sostanze. 9. Le somme domandate ai sovventori dovranno versarsi in tre rate uguali entro i mesi di maggio corrente, di giugno e di luglio prossimi. E in facoltà di ogni sovventore di anticipare anche in uiia sola volta la somma attribuitagli ; e saranno pubblicati i nomi di quelli che con simili anticipazioni accorrono ai bisogni della nazione. 10. 1 versamenti saranno fatti nella Cassa di finanza della rispettiva Provincia verso rilascio di quietanze regolari, e staccate dagli appositi giornali a madre e figlia. Pei non domiciliati nel capoluogo della provincia potrà essere incaricato della riscossione qualche uffizio di finanza più vicino , notificandolo ai contribuenti. 11. In confronto di quelli, che per avventura non pagassero le rate del prestito loro domandato , sarà attuata alla scadenza di ogni rata la