308 <>3>- domandare entro quindici giorni dalla morte del testatore, se avve-nula in Venezia, ed entro due mesi, se fuori : non polevasi accordare se non dentro un anno da essa morte. Passati i quali tempi, non era più oltre permesso chiederla, nè concederla. Testimoni testamentari potevano essere anche le femmine, ma ce ne volevano due per equivalere ad un maschio. 11 codice della veneta mercantile marina, conteneva alcune speciali disposizioni rispetto a’ testamenti delle persone imbarcate sopra bastimenti patentati che morissero in mare. Concedevasi allo scrivano la facoltà di assumerli e rogarli al pari di un notaio. Per-mettevasi anche il testamento olografo, purché il carattere del testatore fosse riconosciuto da due testimoni irrefragabili. Superfluo aggiungere che 1’ apposizione della data in ogni testamento era requisito obbligatorio, e non facoltà lasciata all’ arbitrio del testatore. Non era essenziale che il testamento contenesse istituzione di erede, né che disponesse dell’ eredità intiera. Potevasi disporre di tutta la sostanza mediante legati : potevasi nominar erede od eredi di una quota dell’asse, senza disporre del resto. Non interdetto morire in parte testato ed in parte intestato : non ammesso il diritto d’ accrescere : la sostanza o quota non disposta passava agli eredi legittimi. Pertanto la differenza fra testamento e codicillo non consisteva nell’ esservi o non esservi istituzione di erede. Chiamavasi testamento 1’ alto d’ultima volontà primo e principale: chiamavansi codicilli i posteriori ed accessorii, che, quasi appendici del primo, vi facevano parziali aggiunte, mutazioni o modificazioni. Le forme richieste per li testamenti, si richiedevano del pari per li codicilli. Nell’ interpretazione degli atti d’ ultima volontà seguivansi le comuni regole di ragione. Il valore d’ alcune espressioni era dalla legge determinalo. Se il marito avesse lasciata la moglie donna e madonna in casa sua, s’ intendeva che le avesse lasciato soltanto il mantenimento conforme alla sostanza ereditaria e 1’ abitazione nella casa maritale.