257 5 Giugno. GOVERNO PROVVISORIO DELL! REPUBBLICA VENETA CIRCOLARE Ai Reverendi Parrochi della Provincia di Venezia. E chiaro che, a forma dell’art. 2.°, se anche il numero degli abitanti di una parrocchia è di molto inferiore a’2000, dev’essere sempre nominalo un rappresentante. Per numero di abitanti di una parrocchia s’intende il numero delle anime della parrocchia stessa. Per abitanti elettori s’intendono soltano gli abitanti maschi della parrocchia che hanno compiuto 21 anno. Sono eleggibili come rappresentanti tutti gli abitanti maschi della provincia dall’età di 25 anni, compresi i funzionarli pubblici di qualunque categoria, nonché gli ecclesiastici e i militari. S’intende essere l’abitazione stabile nella provincia di Venezia che può dar diritto ad essere elettore. Perciò chi accidentalmente vi si trovasse non potrà godere del diritto stesso. U parroco provvederà in modo che la consegna delle schede per parte degli elettori avvenga immancabilmente entro il giorno -IO giugno al più tardi, trasferendo anche all’uopo, se occorresse, ad altro giorno qualunque funzione. Essendo la elezione un atto di consenso, s’intende che chi si trova colpito d’interdizione per difetto mentale non può venire ammesso come elettore. Prescrivendo l’art. 9.° che la scheda dev* essere personalmente consegnala, è manifesto che nessun abitante può in sua vece farsi rappresentare da procuratore. L’elettore che fosse illetterato dovrà, prima di presentarsi al comizio elettorale, farsi scrivere la propria scheda da persona di sua confidenza. Il Ministro dell'interno PALEOCAPA. & Giugno. LA PREFETTURA CENTRALE D’ORDINE PUBBLICO, Avvisa Nelle manifestazioni eh’ ebbero luogo nei giorni 3 e k corrente nella £ra,i piazza di S. Marco a vantaggio della Repubblica, 1’ autorità pubblica Nltle con dispiacere alcuni pochi cittadini armati di bastoni ed instrumenti atti ad offendere od almeno ad incutere timore. T. H. 17