155 «i> i nobili. Così parla la legge : « Che per li rispetti ben noli a questo » Consiglio tutti li casi criminali, nei quali, così offendendo, come » essendo offeso, che siano pensati, ovvero che ne sia seguila morte » di alcuno, sieno espediti per questo consiglio. » Gli altri casi criminali ove intervenga nobile, erano devoluti ad altre magistrature. Nel 1628, quando avvenne che si punisse il cavaliere Ranieri Zeno ( che poi fu assolto ), si elessero correttori pel consiglio dei dieci. Riproposta la legge del 1571, 9 marzo, testò citala, per la prima volta non fu approvata ; presentata con alcune modificazioni di forma, ottenne la maggioranza dei voti. Il maggior consiglio nel 1622, 19 febbraro ; poi nel 1699, 6 giugno, proibendo ad ogni nobile ecclesiastico, ai figli naturali dei nobili, che seguono lo stato ecclesiastico, il ricevere stipendio da principi laici, commetteva ai dieci 1’ eseguimento de’ suoi ordini. Nel 1652, 16 giugno, fu statuito dai dieci punire i nobili che nelle votazioni barattassero le pallottole dei suffragi. Nel 1652, 10 ottobre, il maggior consiglio proibisce ai nobili ingerirsi direttamente o indirettamente nei dazi. I dieci dovevano vigilare e gastigare. Siccome noteremo più sotto, quella immane parrucca, che divenne poi tanta parte delle assise dei nobili, fu proibita; nel 1668, 29 maggio, con altre leggi fu poi proibito ai nobili 1’ uso del fer-raiuolo e le livree dei servi. Tanto è vero che 1’ autorità del consiglio dei dieci sui nobili estendevasi anche sulle parti della vita domestica, e sulle persone ¡stesse di coloro che godevano uniti i diritti della sovranità, e separali erano sudditi delle leggi siccome gli altri. E quasi diremmo i nobili essere stali sudditi delle leggi più che gli altri, se pesava direttamente sopra di loro la mano di una giustizia assidua, vigilantissima, che nulla poteva arrestare, che non aveva altro moderatore che il comune consentimento di tutti coloro i quali componevano la sovranità. E mentre dall’ una parte erano soggetti direttamente all’autorità dei dieci, avevano altro vindice di quelle azioni loro che potevano sfuggire alle leggi, perchè o imprevedute o imprevisibili, o tali che leggi non possono considerare siccome reali. Per vindice avevano i voti del maggior consiglio.