128 a) Tulli gli operai che non hanno allro provento che la giornaliera loro mercede , i quali nella Guardia stabile ordinaria non prestano ser\igio che nei giorni festivi a tenore del § G.° del decreto 12 aprile i). 2098 : sono compresi in questa classe della riserva i coloni ed altri operai agricoli che prestano l’opera loro pagali a giornata, e che non la\o-rano terreni di loro proprietà, o ad essi accordali in affittanza, o a mcladia. b) I domestici esclusivamente impiegati nell’interno delle famiglie oltre il numero di due per famiglia, in relaziono al disposto alla lettera d) dell’art. 4.° del detto decreto. 3. Non possono far parte della Guardia neppur nel Corpo di riserva gl’individui contemplati dal § 3.° del succitato decreto n. 20D8 42 aprile, e quelli del § 4.° lettera e) del decreto medesimo. Nei casi dubbii sulla validità dei titoli per queste esclusioni pronuncia la Commissione di revisione che viene istituita presso il Comando generale. 4. Gl’individui componenti il corpo di riserva verranno equabilmente ripartiti nelle compagnie della Guardia civica stazionaria, e dipenderanno in servigio, dagli Ufficiali della rispettiva Compagnia a cui saranno àggregati. 5. Viene istituita presso il Comando generale della Guardia una Sezione speciale incaricata dell’iscrizione degl’individui componenti il Corpo di riserva, e dell’aggregazione di essi alle Compagnie rispettive. 6. Gl’individui componenti il Corpo di riserva sono soggetti alle discipline generali della Guardia civica, e sono perciò obbligati ad intervenire agli esercizii necessarii per istruirsi nel maneggio delle armi e nelle manovre militari. Questo obbligo però si limita ai soli giorni festivi ; negli altri potranno dispensarsene. 7. Saranno parimenti obbligati per turno al servigio ordinario nei soli giorni festivi, secondo le disposizioni dei rispellivi Capi di battaglione. 8. Nei giorni di lavoro le Guardie civiche appartenenti al Corpo della riserva, e regolarmente inscritte, potranno, richieste, prestar servigio in sostituzione di quelle della compagnia che non potessero prestarlo personalmente per lilolo comprovato di assenza, malattia od altra legittima causa. II compenso per tale sosliluzione è determinato io lire due Italiane per 24 ore di servigio, ed in lire una e centesimi cinquanta Italiane per sole ore 42. Questo compenso viene pagato dalla Guardia che si fa sostituire. 9. Le Guardie civiche del Corpo di riserva non possono essere tutte chiamate a prestare un servigio attivo sennonché nei casi di straordinario bisogno, ed in conseguenza d’una speciale decisione del Governo. 40. Nel caso di attivazione parziale o totale della riserva, questa deve aver luogo a seconda dei quadri già stabiliti, venendo la medesima, come si è accennato, a formar parte delle compagnie e dei battaglioni, unitamente alla Guardia civica stazionaria altiva. 44. Le successive chiamate parziali della riserva dovranno esser fatte con riguardo all’equa distribuzione fra gl’individui che la compongono. 12. Compatibilmente colle attuali esigenze della guerra, sarà provveduto anche alF armamento del Corpo di riserva. Il Presidente MANIN. PALEOCAPA. Il Segretario J Zennaiu.