— 119 — terminate merci o per determinati contingenti. Parimenti si applicheranno nel territorio della lTnione doganale le speciali disposizioni disciplinanti nel Regno d'Italia, anche con particolare riguardo ai traffici con l'estero, la produzione, la raccolta e la distribuzione al consumo di determinate merci. Art. 6. - Ciascuno dei due Stati contraenti si riserva il diritto di applicare ai traffici con l'altro Stato i divieti e le prescrizioni che saranno da esso ritenuti indispensabili per garantire la sicurezza e l'incolumità pubblica, per impedire il propagarsi di epidemie e di epizoozie c |:er proteggere le proprie colture dalla importazione e dalla propagazione di insetti o altri parassiti nocivi. Trattati commerciali. Art. 7. - Il Regno d’Italia e il Regno d’Albania procureranno di ottenere che i Trattali e gli Accordi di carattere commerciale-doganale e valutario, in vigore fra l’Italia ed altri Stati, siano estesi anche al Regno d'Albania. Conseguentemente, quest'ultimo metterà fine, alla più vicina scadenzi«, ai Trattati c agli Accordi di carattere commer-ciale-doganale attualmente esistenti fra l’Albania e terzi Stati. La stipulazi«>ne di Trattati e Accordi di carattere commerciale-doganale e valutario Ira I’ Unione doganale ¡talo-alhancse e terzi Stati rimane affidata all'Italia, nell'intesa che, a tutela di specifici interessi dell'Albania, delegali del Governo albanese faranno parte delle Delegazioni incaricate dal Governo italiano dei relativi negoziati. Art. 8. - La gestione delle dogane dell’Unione doganale italo-albanesc e dei relativi servizi di vigilanza sulle frontiere di terra e di mare è assunta dall'amministrazione doganale italiana con le condizioni che saranno stabilite nell’accordo dì cui al successivo Art. 9. Della amministrazione prenderà a proprio carico le relative spese. I pr«>-venli doganali riscossi nel Regno d’Albania si intenderanno rimborsati all’Krario albanese, secondo quanto è disposto all’Art. 17. Art. 9. - Le disposizioni di cui agli articoli precedenti saranno applicate a decorrere dalla data che verrà stabilita con ulteriore accordo fra i due Governi. Tale accordo sarà concluso non olire il 31 maggio prossimo e dovrà, fra l’al-