396 ‘ liana, s' è scossa alle sventure di Vicenza, e deposte tutte le ve'llèità ed i raziociuii, attende alle armi e non disonererà l’Italia. Io ero pochissimo pé^iiàio della valentia e dell'ardore di questo popolo; ma ho dovuto convincermi che esso pure appartiene alla nostra gran famiglia Pelasgica, e che i grandi bisogni ritemprano e mutano gli animi.- La riva degli Scliiavoni è piena sempre di popolo, che si addestra alle armi ed é pronto a combattere. I vostri bravi Bolognesi son l’ammirazione di tutto il pàdSC. Venezia può sostenere un assedio di 6 mesi, ed è impossibile che entro tal tempo non sia soccorsa. 11 governo si mostra all’ altezza della sua situazione, e passa tutto il giorno disponendo gli armamenti e incorando la popolazione. La laguna è irta di barche cannoniere; la spiaggia è ben protetta. E impossibile che i Tedeschi entrino qui di viva forza. La situazione di Zucchi è quella che ci accora. Voglia Iddio che una battaglia dei Piemontesi liberi presto quell' inclito vecchio dalla sorte, che lo minaccia. Armatevi intanto e presto, per definire una volta questa lotta fra il dispotismo e la libertà, fra l’incivilimento e la barbarie. Addio. Viva l’Italia ! Ecco il grido che riannoderà sempre lutti i veri patriotti e che intronerà e farà fuggire le orde dei Croati. 126 Giugno. (dalla Gazzetta) Ecco il progetto di legge per la fusione della Lombardia col Sardo, letto nella sessione della Camera dei deputati del 15: Art. 1. La Lombardia e le provincie di Padova, Vicenza, Treviso e Kovigo fanno parte integrante dello stato. Art. 2. A partire dalla promulgazione della presente legge sino al-1’ apertura del Parlamento comune, successiva alla Costituente. La Lombardia e le detle provincie saranno governate colle norme infra stabilite. Art. 3. Al popolo Lombardo sono conservate e guarentite, nella forma ed estensione attuale di diritto e di fatto, la libertà della stampa, il diritto di associazione, e la istituzione della guardia nazionale. Art. A. Il potere esecutivo sarà esercitato dal re col mezzo di un ministero responsabile verso la nazione rappresentala dal Parlamento. Art. 5. Gli alti pubblici verranno intestati in nome’di S. M. il re Carlo Alberto. Art. (>. Sono mantenute in vigore le leggi ed i regolamenti attuali della Lombardia. Art. 7. Il governo del re non potrà conchiudere trattati politici e di commercio senza concertarsi previamente con una Consulta straordinaria, composta dei membri attuali del governo provvisorio di Lombardia ; ed in quanto alle quattro provincie venete sopra indicate, con una Consulta straordinaria, composta di due delegati per ciascuna provincia. Art. 8. La legge elettorale per 1’ Assemblea costituente sarà promulgata entro un mese dall’ accettazione della fusione. Contemporaneamente alla promulgazione della legge stessa, sarà convocata la comune Assemblea costituente, la quale dovrà effettivamente riunirsi nel più breve termine possibile c non inai più tardi del giorno \,° di novembre prossimo futuro.