o 273 ■og>- che a confermare sempre più quei privilegio. Il primicerio era investito della sua autorità dal doge con questa formula : Nos patronus et veras gubemator ecclesiae et cappellae nostrae sancii Marci, investi-mus vos de primiceriatu ecclesiae et cappellae nostrae praedicti sancii Marci, et de juribus et jurisdiclionibus spectantibus primicenatui, sicut sunt soliti facere bonae memoriae praedecessores nostri in alios primicerios, qui fuerunt per tempora praeterita. E tanto peso si dava alle incumbenze del doge rispetto alla cappella ducale, che nella pro-mission ducale si vollero enunciare distintamente tutti gli obblighi, ai quali dovea soddisfare, e l’ordine che in essa dovea tenere. Il doge quindi eleggeva il primicerio, e presentava ad esso i sacerdoti per P esercizio del jus spirituale parrocchiale, ed i pievani delle chiese e de’ luoghi annessi alla ducale, e il primicerio, dietro la presentazione del doge, gl’instituiva canonicamente, e dava loro facoltà di amministrare i sagramenti e le altre cose spirituali. Egli giudicava civilmente e criminalmente tutte le persone sì laiche come ecclesiastiche addette a San Marco. É ben vero che alcune di queste cose non poteano essere esercitate da un laico senza un privilegio apostolico. Ora, sebbene rispetto ad alcune non esista questo privilegio apostolico, non può dubitarsi che sia stato impetrato e che sia perito nei vari incendi che consumarono una gran parte dei documenti spettanti alla chiesa ducale. In qualunque guisa, egli è certo, che con esercizio così continuato per secoli si usucapì il privilegio, essendo stato esercitato anche alla presenza di santi pontefici. La dignità di primicerio andò crescendo col tempo, e non vestì 1’ aspetto di qualificata prelatura che nella metà del secolo XIII. Papa Innocenzo IV le diè l’uso di abito vescovile con mitra, anello e báculo nella celebrazione della messa. Il pontefice Alessandro V vi aggiunse l’uso continuo del rocchetto e mantellelto, con la facoltà di dar la tonsura ai cherici dipendenti senza licenza del diocesano, o di altro vescovo, non meno che di dar l’indulgenza di giorni quaranta. Papa Giovanni XIII concesse al primicerio la facoltà di poter dare la benedizione pontificale in assenza del legalo pontificio o di altro vescovo ; Clemente Vili, di poter usare in tutti gli alti e vol. i. 35