309 °3> Frequentissimo, anclie negli ultimi (empi, era l’uso, anzi abuso, de’ fedecommessi. Nobili e non nobili, ricchi e non ricchi, erano dominati dalla funesta manìa (li voler imporre vincoli perpetui alla totalità o ad una porzione di loro sostanze. Onde pochi erano i testamenti che non contenessero istituzioni di fedecommessi : per ordinario primogeniture, con esclusione di femmine e di cognati. D’ altra parte sorgeva naturale ne’ possessori de’ beni così vincolali, specialmente dopo alcune generazioni, e quando la reverenza alla memoria del testatore era dal tempo affievolita, il desiderio d’ infrangere quel vincolo molesto o di deluderlo, alienando arbitrariamente essi beni, o lasciandoli deperire. Al che le leggi tentavano porre riparo con provvedimenti, che in pratica non potevano sempre riuscire molto efficaci. 1 notai prima di pubblicare testamenti che contenessero fedecommessi, dovevano annotare i delti fedecommessi in apposito libro esistente presso la cancelleria inferiore : Io stesso era prescritto ai cancellieri inferiori per le cedole rilevale, ed ai notai dell’ esaminatore per li breviari. Inoltre tutti gli stabili condizionati dovevano darsi in nota ai provveditori di comune, che ne tenevano un libro particolare ordinalo contrada per contrada. Dovevano essi procurare che detti stabili fossero conservati e mantenuti in buono stato di riparazione, e che fossero pagate le imposizioni per li medesimi dovute. Quando fossero deperiti in modo da non potersi riparare, dovevano metterli all’ incanto per venderli od allivellarli. Vendendosi, il danaro ritratto depositavasi nell’ ufficio dei camerlenghi di comune, per esser poscia investilo dai detti provveditori di comune con acquisto d’ altro immobile, che doveva restar soggetto al vincolo fedecommessario : allivellandosi, doveva ad esso vincolo restar soggetto il livello. Per evidente utilità, potevansi vendere, permutare od allivellare stabili condizionali anche non rovinosi, impetrandone licenza dal maggior consiglio con cinque sesti dei voli : il livello, lo stabile avuto in permuta, o quello acquistalo col prezzo della vendila, venivano sottoposti al vincolo. I beni fedecommessi non potevano escutersi dai creditori, e nè anche dal fisco, sebbene