487 iole e simili ; la grossa e suoi spezzali nelle osterie soltanto. 8. Praticano frequenti visite ai macella] sicché non abbiano a tenere nelle rispettive botteghe carta grossa vietata dal municipale Avviso 28 maggio 1848 numero 4999-2416, essendo loro permessa quella soltanto da riso. CAPO II, Sanità. 9. Ispezionano i recipienti di rame, di cui usano gli Osti, Trattori, Bettolieri, venditori di liquori e latte, assicurandosi della completa «tagliatura, dal cui difetto ne riceverebbe nocumento la pubblica salute. 10. Hanno cura che le carni, pesci, commestibili in genere, erbaggi e fruita, sieno di qualità salubre; nè tollerano che sieno esposti in vendita polli enfiati, stando contro il divieto portato dall’Avviso 1 luglio 1836 n. 9761-2607. 11. Procedono all* esame dei vini ed filtri liquori, da questo lato non meno potendo essere compromessa la salute degli abitanti. capo m. Strade. 12. Sorvegliano perchè le strade non sieno impedite da ingombri arbitrar», quali sarebbero i sporti in fuori dalle botteghe; o la occupazione per parte di girovaghi , e non abilitati con licenza ad esercitare posti ainmovibili. Nelle giornate festive* a senso dell’Avviso 28 novembre 1816, non sono tollerati nemmeno i posti o sporti in fuori non arbitrarli. 13. Attendono che le strade sieno monde, scevre di cumuli sia di scoviglie, che di macerie, nè si usino pel trasporto dei generi, merci o gravi, i carri con ruote ferrate, le quali sono proibite dal-l’Avviso municipale 18 marzo 1833 numero 462. Ordinano l'asporto della carta in contravvenzione e ne olirono un campione al Municipio come all’avvertenza n. 7, Panno asportare il recipiente qualunque difettivo di stagnaturaf la quale sarà rinnovata a carico dell'esercente scortando il redatto Verbale al Municipio per il dovuto castigo a senso della Notificazione governativa 11 luglio -1828 mi." 22341-2589. VII. Tali articoli deperiti che sieno, si sottraggono al consumo, si distruggono, e^ fannosi gettare nell’ acqua in tempo dì riflusso. La Commissione poi multa il venditore da L. 3 a 10, sotto commina-natoria di cui al n. 1. I polli enfiati si confischeranno del pari, e la multa sarà di lire 3 nel caso di recidiva. Ove il vino o liquore risulti pregiudizievole alla salute, lo si sequestra. Un campione di esso viene diretto al Municipio per li opportuni esami e successive disposizioni. Avanzano Rapporto nei singoli casi, indicando a carico di chi stia l’arbitrio. Riferiscono i disordini scoperti, ai* cennando il nome dell’autore de! deposito,-e le circostanze relative, ed in quanto all’ uso dei carri con ruote ferrate dichiarano il nome del principale esercente che se ne serviva, ed il fine per cui adope» rava.