482 Questo proclama verrà pubblicato in ogni comune, e dalli parrocbi letto e spiegato al popolo dai rispettivi altari. Padova dal quartier generale li lo febbraio 4849. Il comandante il 2.° corpo d'armata di riserva il tenentemaresciallo HAYNAU. PROCLAMA. Tulle le esortazioni, emanate finora ai militari congedati e assenti degl’ii. rr. battaglioni italiani, di rientrare presso i loro reggimenti., restarono per lo più senza effetto, poiché il pessimo spirito della popolazione dissuase gl’ii. rr. militari di ritornare al loro dovere, raggiungendo le loro bandiere, e ciò a mezzo di false notizie, promesse menzognere, e persino minacce. Consta dai fatti rilevati, che i parenti ed amici dei soldati assenti, anzi persino gl’impiegati e gli ecclesiastici, prendono una parte vergognosa in queste mene ostili, le quali oppugnano ogni leale sentimento di dovere, e che essi eccitano e mantengono in ogni maniera immaginabile nella popolazione inclinazioni e movimenti avversi, a grandissimo svantaggio del paese. Un altro fatto comprovato si è, che simili disertori si trattengono nel circondario dei comuni, con saputa di questi, e che anzi sono da loro sussidiali e distolti dall’i. r. servizio militare, con tutti i mezzi possibili di seduzione, affine di arrotarli al servizio della ribelle città di Venezia. Per porre possibilmente un argine a questo procedere affatto indebito, il quale generalmente non può esser ignorato dai comuni, si fa nolo col presente proclama, che il comune, nel cui circondario trovasi un disertore, un congedato, od una recluta, la quale richiamata non rientrasse, e qualora non fosse consegnata al suo battaglione entro il 25 del mese corrente, pagherà per ogni individuo una multa di 500 lire austriache. Nelle stesse pene incorrerà pure il comune, in cui venga colto il diseriore in qualsiasi altro modo, e questi deponga d’essersi trattenuto in esso comune, senza essere stato dal medesimo notificato e consegnato. La famiglia di un tale disertore dovrà inoltre fornire al detto reggimento un altro individuo idoneo, preso dal seno della medesima; ® quando questo non vi fosse, dovrà provvedere il comune per la presentazione di un altro soggetto da prendersi dal comune stesso, il qi'a'e rimarrà presso il reggimento qual supplente del disertore, fino a che quest’ultimo sarà ricondotto ad esso reggimento. Qualora il disertore avesse asportato in questa sua nuova evasione, effetti di montura, ovvero d’armatura, il comune rispettivo dovrà pure prestarne l’indennizzo, gin* sta l’ordine che al medesimo sarà per pervenire. Quel comune, il quale, cinque giorni dopo „che gli sarà siala partecipata la relativa condanna, non avrà versata la multa, che gli sarà stata imposta pel motivo suindicato, ovvero il rimborso presso il Commissariato distrettuale cui appartiene, per l’ulteriore trasmissione all’i. r- Co* mando del 2.° corpo d’armata di riserva, sarà punito col doppio importo