<*> 153 a dì 20 luglio, aveva per ¡scopo principale governare e correggere i nobili. Una sequela di leggi dimostra questo vero e lo dimostra chiaramente. « 28 gennaro 1452. Consiglio dei Dieci colla aggiunta : Che » se da ora innanzi alcuno o alcuni dei nobili nostri, da sè o col » mezzo d’altri, sotto alcun pretesto, colore, modo, forma o inge-» gno clic dire od immaginare si possa, oserà fare qualche setta, » confederazione, compagnia od altra intelligenza chiara od occulta, » colle parole, o coi fatti, con giuramento o senza, per ajutarsi l’un » 1’ altro nei nostri consigli, siano banditi perpetuamente, e se torli nino dal bando condannati al carcere in vita. » Fu confermata nel 1454, 19 luglio. « 1458 ; 26 novembre. Chiunque può slare nei consigli che » offenda altrui sia punito in 500 lire di multa ed il bando per due » anni dai consigli stessi. « 1459 ; 14 novembre. Proibito severamente e punito nella » persona e nel denaro, e fino colla morte, chiunque parla di cose » segrete fuori del senato. » Questa proibizione fu reiterata assai volte. « 1471 ; 15 novembre. In Maggior Consiglio. I Dieci puni-» scano chiunque offende il doge nei consigli. « 1472 ; 12 ottobre. In Consiglio dei Dieci. Sia punito dai » Dieci qualunque nobile colpevole di ambito. » Confermata questa legge dal maggior consiglio nel dì 11 maggio 1555; ripetuta il dì 21 dicembre 1697 in senato. « 1480 (senza data di mese ). In Consiglio dei Dieci. Che » nessun nostro zentilomo de Pregadi, Collegi c Consiglieri secreti » e de che grado e condizion, non possa conferir, razonar, aldir » ( ascoltar ) nè consejar alcun forestiere nè ambassador non sud-» dito della Signoria Nostra de cose pertinenti allo stado (stato) » nostro, nè a casa soa, nè fuor di casa, salvo per riferir alla Si-» gnoria Nostra ; el qual referir debba immediate far a quella o » veramente a Capi di Dieci, come più conveniente li parerà, secon-» do le materie ; E non lo facendo caza (cada) in pena di ducali