281 zione dell’ una è a fronte della seconda. Ma molto più lo dico, anche per le circostanze nostre attuali; per le quali ripeto sempre che non bisogna molestare il Governo colle continue interpretazioni, che le Commissioni, per l’articolo 59, potrebbero fargli indipendentemente dall’Assemblea, tormentandolo continuamente e stabilendo un potere a lato del potere governativo. Queste sono le considerazioni generali e speciali, che io raccomando principalmente di dover prendere in considerazione. 11 rappresentante L. Pasini: Se una petizione potesse esser parificala ad una proposta di un rappresentante, io credo che si potrebbero ammetter le considerazioni del precedente oratore; ma torno a ripetere quel che dissi altre volle, cioè, passare gran differenza tra petizione e proposta. La seconda è fatta da un rappresentante o dal Governo; se la si fa da un rappresentante, l’Assemblea comincia a prenderla in considerazione; e, se presa, la passa all’esame della Commissione speciale ed agli Uflicii, perchè poi la Commissione speciale ne faccia rapporto all’Assemblea e proponga delle conclusioni, che possono talvolta esser una nuova legge importantissima: ma nulla di questo può accadere per le petizioni, che sono presentate da semplici cittadini per piccoli interessi locali e di mero interesse privato; e su queste petizioni nuli’altro può accadere se non che la Commissione, che le esamina, proponga l’ordine del giorno, o la semplice trasmissione al potere esecutivo, o la stessa trasmissione con raccomandazione od altre conclusioni che fossero del caso, ma nessuna mai che tenda a convertire una petizione in una proposta, in un decreto, in una legge. Allora bisognerebbe che un rappresentante cominciasse con far sua la petizione, e la facesse soggetto di una propria proposta. Considerale sotto questo punto di vista, le petizioni non potrebbero essere trattate mollo diversamente dalle proposte; e aggiungerò poi che, adottando l'articolo quale venne ritenuto dalla maggioranza della Commissione del Regolamento, si darà così a quelli che presentano petizioni molto minori facoltà di quelle date nel progetto testò letto dal rappresentante Avesani. Di che si tratta alla fine? Quando uno presenta all’As-semblea una petizione, questa petizione viene portala a notizia dell’Assemblea la prima volta con un rapporto, di modo che l’Assemblea può in quell’istante emetter il suo giudizio sul valore e merito della petizione: nel sistema del rappresentante Avesani, l’Assemblea nel maggior numero di casi dovrebbe essere trattenuta per due volte di una petizione, quantunque di poco interesse. Dunque sostengo, che siccome nel progetto Avesani, l’Assemblea una volta sarà informata della petizione, quando questa dev’essere presa in considerazione, e secondo il nostro progetto deve pur essere informata della petizione quando venne fatto rapporto; col nostro sistema rispar-inieremo molto tempo all’Assemblea e daremo evasione più sollecita alla petizione, e non incorreremo nessun maggior pericolo di quello che s’incontra adottando il sistema del rappresentante Avesani. Il rappresentante avv. Benvenuti: Il rappresentante Pasini suppone che le petizioni non abbiano ad essere dello stesso interesse di cui pos-