•<3» 147 » 1596, 20 settembre. C. X. Procedano et inquieriscano contro » eredi che non presentassero le scritture dei rappresentanti morti. » 1593, 28 settembre. C. X. Vedano ogni scrittura e proces-» so, e adoperato lo restituiscano. » 1605, 28 novembre. C. X. Eseguiscano le pene di vita e » di confiscazione de’ beni contro quelli che dicessero di essere » cacciati (1). » 1612, 28 novembre. C. X. Le pene contro i nobili che » praticassero con ambasciatori e ministri esteri, siano da loro » eseguite. » 1662, 14 marzo. C. X. Nobili non possano rispondere a » lettere di esteri, se non nel modo che sarà dato loro in iscritto » dagl’ inquisitori di Stato. » 1664, 5 gennaro. C. X. Proibizione a’ nobili segretari e di » cancelleria di trattar con principi e ministri esteri sotto le pene » de’ propalatori del secreto. » 1664, 13 gennaro. C. X. Chi sparla del governo e delle » pubbliche deliberazioni sia sottoposto alle pene di propalatori » de’ segreti, che sono della vita e della roba. » Nobili che abbiano avuto ingresso ne’ consigli segreti, segre-» tari, ecc., non escano dallo Stato. » 1668, 29 maggio. C. X. Proibizione delle parrucche e tra-» sgressori di ogni condizione siano castigati colla potestà soinma-» ria del tribunale. » 1669, 26 agosto. C. X. Raccomandato agli inquisitori di » Stato il rispetto delle chiese et onestà de’monasteri, acciò questa » materia sia regolata dalla lor sommaria autorità. » 1671, 9 luglio. C. X. Proibizione di paggi, lacchè, staffie-» ri, ecc. Inobbedienti siano castigati colla sommaria autorità e riti » soliti del supremo tribunale. (i) Cacciati erano coloro, che per legge non potevano prender parte ad una deliberazione o non potevano essere proposti ad un uffizio, p. e. per causa di parentela con altri fra gli uftiziali dello stesso magistrato, o perchè si trattasse d’interessi dì loro spettanza, ecc.