411 la facoltà di scieglicre e nominare ne deputali centrali, o provinciali, nè podestà, od assessori municipali, nè deputati comunali: molto meno quindi potrebbero nominare deputali per rappresentare la nazione e per farsi interpreti dell’opinione e volontà di questa in oggetti di pubblica amministrazione governativa. 1 sottoscritti d’altronde non costituiscono regolarmente la congregazione provinciale, non avendone avuto il mandato dai comuni come prescrive la sovrana patente; sono stati invece assunti provvisoriamente dall’ I. R. delegato in assenza dei veri deputati della congregazione, ed officiati a prestare sussidiariamente l’opera loro nella trattazione degli affari d’ufficio pel sopraccarico delle vertenze riguardanti le prestazioni militari; e quindi tanto minori facoltà avrebbero per destinare persona a rappresentare la popolazione ed esprimere i voti. È anzi da rimarcarsi che la surriferita patente non ha dato a chi che sia la rappresentanza della popolazione; giacché nella legislazione austriaca non eravi il caso di stabilire questa personale rappresentanza. Vennero soltanto delegati i consigli ed i convocati comunali degli estimati ( esclusi i non possidenti) a rappresentare i comuni, in ciò che riguarda l’interesse economico nella gestione interna delle rendite e delle spese. Non vi ha perciò, negli individui chiamati ad eleggere, il mandato di fare queste elezioni, ed in conseguenza non avrebbero in chi fosse eletto il mandato di rappresentare la popolazione. Se pertanto, in mancanza di sufficiente libertà per rigore di regime militare, per estremo stato d’angustie e di desolazione nella popolazione e per assenza della maggior parte dei cittadini eleggibili riesce immaturo, inopportuno e difficile il tempo attuale per l’elezione dei deputati di cui si tratta; se in confronto delle prestabilite sovrane disposizioni risultano imperfette e la forma e lo scopo della convocazione di questi deputali; e se manca precisamente il mandalo per eleggerli nella congregazione provinciale, e più ancora nei sottoscritli, sarà riconosciuto giusto il necessario loro divisamente di non potere nò volere assumere la responsabilità di eleggere un deputato a rappresentare la provincia di Mantova per lo scopo, al quale sarebbe ora chiamato dal dispaccio 3 andante del commissario plenipotenziario. Ella signor barone I. R. consigliere delegato, accolga la presente rispettosa e sincera dichiarazione dell’attuale provvisorio Collegio provinciale, e con essa la preghiera di farla pervenire non tanto a S. E. il commissario plenipotenziario, quanto anche al ministero austriaco ed a S. M. l’imperatore per giustificazione dei sottoscritti, e perchè siano conosciute le attuali circostanze di questa popolazione essendo loro intendimento che il ministero e S. M. ne siano direttamente e pienamente informati. I DEPUTATI PROVINCIALI.