225 Che inoltre debbano istituirsi Commissioni permanenti per l'esame e la prima trattazione di materie determinate; E che debbansi finalmente eleggere, secondo i casi, Commissioni speciali. Con questi prineipii, fu compilato il progetto di regolamento, che venne ieri distribuito: non si tenne conto della proposta di alcuno, che lo studiò preliminare degli argomenti potesse talvolta farsi dall’Assemblea, costituita in Comitato o Commissione generale. Si discusse egualmente a lungo sul modo di votazione, e se di regola generale il voto dei rappresentanti debba essere segreto o palese. Si convenne ad unanimità, meno uno, che debba essere segreto, quando trattasi di nomine ; ma dodici, di diciotto membri della conferenza, ritennero che, di regola generale, il volo non debba essere palese. Nel seno della Commissione sette membri ritennero egualmente, che, di regola generale, il voto debba essere segreto, e due soltanto che debba essere palese. I molivi, che militano a favore dell’una e dell’altra opinione, sono cosi noti, e furono tante volte e in tante occasioni discussi, che ab-biam creduto inutile di riferirli. Essi vi saranno posti sott’occhio dai varii oratori, nella trattazione che avrà luogo al vostro cospetto del-l’importante argomento. Siamo poi stali unanimi nell’ammettere una terza massima fondamentale, che, cioè, salvo il caso di urgenza, nessun progetto di legge possa essere votato definitivamente se non dopo tre deliberazioni, ad in-lervalli l’una dall’altra non minori di tre giorni. Tutte le altre basi principali, tulli i particolari del Regolamento, avete potuto rilevarli dal progetto che vi fu distribuito, e non crediamo necessario di passarli in rassegna. Aggiungeremo solo che due fra i membri della Commissione desiderano vi sia falla menzione delle loro dissenzienti opinioni su tre articoli del Regolamento. Opinano, cioè_, che alle quattro Commissioni permanenti dell’art. 23, sia aggiunta una Commissione politica; che le Commissioni permanenti (art. 21) possano estendere i loro studii e le loro discussioni su tutte le materie abbracciate dal loro nome, e abbiano quindi diritto d’iniziativa; e finalmente che nessun limile (art. 52) sia posto al numero delle volle, che un rappre-senlante può parlare sulla medesima quistione. PROGETTO DI UN REGOLAMENTO INTERNO PER L’ASSEMBLEA DEI RAPPRESENTANTI DELLO STATO DI VENEZIA. Capitolo I. — Della presidenza dell’Assemblea. L’Assemblea ha un presidente, due vice-presidenti, quattro segretarii e due 4>*estori. ser ^ ^ Presidente ed i vicepresidenti sono nominati per un mese; ma possono es-la 6 I Ogni mese escono di carica due segretarii ; per la prima volta li designa s°rte, per ]e altre l’azianità di nomina. Essi pure sono rieleggibili. • I questori sono eletti per tutta la durata della sessione. T. VI. 15