523 I giudizii straordinarii riguardano, come vi dissi, quei delitti, che vengono commessi allorquando le truppe si ritrovano in fazione di guerra. 11 sommo pericolo, a cui iu tali casi può, per qualsiasi delitto, essere trascinato il bene di tutti, richiede rigore nella pena, rapidità nella procedura, immediato esempio colla esecuzione; questo fecero e fanno tutti i popoli più liberi, e questo vi propone il Governo. Chi comanda il corpo deve essere rivestito del diritto di raccogliere ad ogni evento il Consiglio di guerra: se àvvi un auditore, ad esso spella l’ufficio di referente, ma, se questo non vi fosse, può qualsiasi ufficiale venirne incaricato: la procedura non ha ad essere inceppata da pratiche processuali; sommaria l’accusa; sommaria la difesa; il Consiglio di guerra giudica per convinzione, come se fosse costituito da altrettanti giurati, ed al più tardi entro 48 ore il processo deve aver il suo compimento. In questo termine, voi ritrovereste una differenza da quanto accostumano le altre legislazioni, secondo le quali si fissano soltanto 24 ore. Se non che, la differenza non è soltanto di tempo, è di principio. Per massima, infatti, ritengono esse che, se entro 24 ore il processo sommario non sia compiuto, passi ipso jure a processo ordinario; e questa certo non è giusta cosa, imperocché bene spesso il termine scorre infruttuosamente per qualche accidentalità, nè un’accidentalità posteriore al commesso delitto, può influire sulla di lui natura, e sul rigor della pena. Lo stesso passaggio del processo straordinario a quello ordinario deve dipendere da motivi di giustizia, deve venire pronunciato dal giudice, e non essere il frutto meramente del caso. Il Governo adunque, nel progetto di legge, ritenne che il Consiglio di guerra abbia sempre a giudicare, sia che il giudizio consista nel pronunciare l’innocenza o la condanna, sia che consista nel rimettere l’accusato alla procedura ordinaria; e per questo appunto fissò un tempo più lungo. Su tali motivi si appoggia la legge, di cui ora vi si dà lettura, affinchè ne determinate l’urgenza e ne fissiate la discussione. Decreto : I. Relativamente all’esercito di terra : Vengono per ora istituiti quattro Auditorati di brigata, ciascuno dei quali composto da un capitano auditore e da un attuaro, nonché un Au-ditorato di guarnigione e fortezza in Venezia. II. Gli auditori di brigata, dietro ingiunzione del comandante della brigata stessa, saranno inquirenti e referenti al Consiglio di guerra in prima istanza, in tutti i processi di penale giurisdizione, riflettenti individui formanti parte della brigata. III. Gli auditori di guarnigione lo saranno in prima istanza, dietro ingiunzione del comandante della città e fortezza, sopra tutti gP individui militari isolati, distaccati dai proprii corpi, e pensionati militari aventi grado o parificazione di ufficiale, non che sopra tutti i colonnelli e generali. IV. In quanto alla Marina, la quale ha già il proprio Auditorato, la procedura sarà ordinata dall’ufficiale di grado più elevato, che immedia-temente sussegua al comandante generale, e che trovasi in servigio sul luogo. V. I/a seconda istanza militare , per le truppe di terra , viene isti-