' 283 derebbe alla Commissione i poteri del paragrafo 57; que’poteri, che noi ieri abbiamo accordalo alla Commissione solamente in cose specificale dal paragrafo 29, vale a dire in caso solo che alla Commissione vengano trasmesse proposizioni o petizioni dalla presidenza; egli invece accorderebbe tutti i diritti del paragrafo 57, anche per le petizioni di lieve importanza, le quali, tanto più è necessario che vengano prima prese in considerazione dall’Assemblea, altrimenti, come diceva l’avv. Avesani, sarebbe facile deludere la legge dagli stessi rappresentanti. Il rappresentante L. Pasini: Le spiegazioni stesse date dal rappresentante Benvenuti, devono persuadere l’Assemblea a rigettare questa c-menda. In sostanza, egli ha detto: adotto l’emenda Avesani, perchè intendo che sia allargalo il diritto di petizione, perchè intendo convertire una petizione in una proposta d’un rappresentante. Certamente, se l’Assemblea potesse «dottare questo modo di vedere, io intenderei in modo affallo simile il diritto di petizione; ma io insisto, perchè alla parola petizione non sia dato un senso più largo. Bisogna ricordarsi che, se le proposte di legge possono nascere nella mente di un cittadino privato, egli può servirsi, per farle note, di un rappresentante, di un giornale, oppure anche di un indirizzo, che non è niente affatto una petizione. Le petizioni, ordinariamente, riguardano particolari interessi, rare volte avviene che sieno importanti ; nel qual caso, sono sempre raccomandate o presentale da un rappresentante, e allora facilmente si commutano in una proposta. Ripeto anche che nè il rappresentante Chiereghin, nè il rappresentante Benvenuti hanno risposto alla mia principale obbiezione : che è quella che, seguendo quella emenda, d’ogni petizione sarà fatto cenno due volle alFAssemblea. 10 non dissi che tutte le petizioni siano di lieve importanza; ma bensì che molte petizioni sarebbero di lieve importanza, perchè la parola stessa di petizione indica piuttosto interesse privato che generale. Ripeto ancora, che, se si adotta dall’Assemblea questa emenda, allora verrà interrogata due volte sopra una petizione, anche di lieve importanza : la prima quando viene presa in considerazione ; la seconda quando vien letto il rapporto della Commissione. In nessun paese, ’in nessuna Assemblea, si è mai costumato di così deliberare sulle petizioni: se vogliamo che l’Assemblea, nella sua presa in considerazione, abbia convenienti lumi, è certo necessario che senta il rapporto, che non potrebbe udire, adottando questa emenda. Se vogliamo risparmiare tempo all’Assemblea, facciamo sì, che tutte le petizioni sieno accompagnate da un rapporto di alcuni rappresentanti, che le abbiano esaminate. 11 rappresentante avv. Benvenuti: Il rappresentante Pasini disse che tutti sarebbero d’accordo con la minoranza della Commissione nella emenda, se al diritto di petizione si volesse dare tutta 1’ estensione, che la minoranza intende accordargli. La questione dunque dà a vedere quale importanza possa avere questo diritto di petizione. Per me, la credo grande. Io non so come si voglia ritenere che i cittadini non abbiano da fare domande di qualche importanza. Io dico