227 21. Ciascun Ufficio discute separatamente le proposizioni che gli sono trasmesse dall’Assemblea, e nuli’altro. La convocazione degli Ufficii è fissata nell’ordine del giorno dell’ Assemblea. 22. Quando la discussione è terminata, ogni Ufficio, alla maggioranza relativa, nomina dal proprio seno un membro della Commissione incaricata dell’ulteriore esame dell’argomento e di farne rapporto all’Assemblea. Questa potrà, di caso in caso, ordinare agli Ufficii la nomina di un maggior numero di commissarii. 23. L’Assemblea avrà inoltre quattro Commissioni permanenti, e sono : I. Commissione di guerra e di marina. II. Commissione di finanza, arti e commercio. III. Commissione di legislazione civile e penale. IV. Commissione di amministrazione interna, culto, istruzione e beneficenza. 24. Ciascuna Commissione permanente sarà composta di undici rappresentanti. 25. All’elezione delle Commissioni si procederà nel modo seguente. L’Assemblea nomina dapprima, con ¡schede ed a maggioranza relativa, cinque rappresentanti, i quali, nel giorno che sarà determinato, devono presentare una lista dei nomi, da essi reputati idonei a comporre ognuna delle quattro Commissioni. La lista sarà stampata e distribuita a tutti i rappresentanti. L’Assemblea, senza esser tenuta a seguire quelle liste, procederà, per via di schede ed a maggiorità relativa, alla nomina degli undici rappresentanti per ciascuna delle quattro Conni.issioni permanenti. 26. Ogni due mesi si fa una nuova elezione delle Commissioni, ma senza previa formazione delle liste. I membri delle Commissioni permanenti possono essere rieletti. 27. Si può appartenere nello stesso tempo a due Commissioni permanenti. 28. Ogni Commissione nominerà un presidente ed un segretario, per ischede ed a maggiorità relativa. 29. Ciascuna delle quattro Commissioni discute soltanto sulle proposizioni, che le sono trasmesse dall’ Assemblea, e sulle petizioni, che le saranno rimesse dal presidente. Dopo la discussione, la Commissione permanente elegge uno de’ suoi membri « relatore. 30. Ogni rappresentante può assistere, ma senza voto deliberativo o consultivo, alle conferenze delle Commissioni permanenti. 31. Una Commissione permanente può chiedere che tutti od una parte de’ suoi membri tengano conferenze sopra un determinato oggetto con altra delle Commissioni permanenti. 32. L’ordine del giorno delle Commissioni permanenti è affisso nella cancelleria dell’Assemblea. Esse nei loro lavori seguiranno preferibilmente l’ordine di presentanone per le petizioni, e per le proposte quello che fosse determinato dall’Assemblea 33. L’Assemblea può anche deferire 1’ esame ed il rapporto intorno ad un determinato affare ad una Commissione speciale, da nominarsi di volta hi volta in adunanza generale. 34. Qualora l’Assemblea debba eleggere una Commissione speciale, fissa prima, sopra proposta della presidenza, il numero dei commissarii; poi determina se voglia >,r la nomina per ischede ed a maggioranza relativa, ovvero per alzata e seduta, 'Sciando, in questo caso, la facoltà di proporre i nomi alla presidenza. . 55. I rappresentanti, autori delle proposizioni demandate all’esame delle Contusioni permanenti e delle Commissioni speciali, hanno diritto di prender parte alle '-wissioni, ma senza voto deliberativo. 36. I rapporti delle Commissioni permanenti e delle Commissioni speciali saranno liV UIle, st;unpe e distribuiti ogni qualvolta ciò fosse ritenuto opportuno dall’Assem-''>*■ Nei rapporti si farà menzione del voto e dei motivi esposti dalla minoranza, ove *luesta lo domandi. nii■ • • Commissioni elette dagli Ufficii, le Commissioni permanenti, e le Com-speciali potranno ritrarre dal Governo, o da altre autorità, quelle comuni-p'01" °he loro occorressero , col mezzo dei loro presidenti, segretari!, o relatori. ;n,i*a.nn° anche richiedere notizie e consigli da uomini privati, e schiarimenti dagli ,Utori delle petizioni.