30D Il presidente: Ora dobbiamo determinare il numero dei rappreseli-tanti, che il relatore ha indicato come un terzo, o almeno un quarto. Il rappresentante Santello : Un quarto almeno dei rappresentanti, come propone il relatore, mi par troppo; e propongo invece che fossero '12. Il rappresentante L. Pasini: Vedemmo che la facoltà di convocare l’Assemblea è data alla presidenza, la quale deve, come vigile custode, e per conseguenza di continuo, essere in osservazione su tutti gli avvenimenti, e, qualora ne riconosca il bisogno, non lasciar trascorrere un’ora senza convocare l’Assemblea. Inoltre, In lasciato al Go\erno il diritto di domandarne la convocazione, se lo trova opportuno. Ma, se si volesse lasciare a 12 soli rappresentanti questo diritto, allora ognuno vede come sia facile trovare un così piccol numero, che, forse senza nessuna necessità, domandi alla presidenza la convocazione dell’Assemblea per un determinalo oggetto e straordinariamente. Chi sarà garante della convenienza della domanda? Noi vogliamo che Io sia il numero stesso dei rappresentanti, il quale perciò deve esser forte. Farò osservare che, i rappresentanti che hanno il loro domicilio in Venezia e quelli clic dimorano vicinissimo a Venezia, come, per esempio, a Murano, sono in numero di 90 circa. Ora il quarto degli attuali rappresentanti è circa di 32. Mi pare che sarebbe facile trovare 32 rappresentanti, i quali quando vi fosse pericolo nel protrarre la convocazione dell’ Assemblea, ne domandassero il subito adornamento. Io credo che non si debba in alcun caso lasciare il diritto di convocare l’Assemblea qualche volta anche inutilmente a 42 soli rappresentanti. Domando dunque che si tenga ferma la mia proposta, con cui viene determinalo che si richiede il quarto almeno dei rappresentanti. Il rappresentante Fare: Io desidero che si esprima una parte aliquanta e non una aliquota. Il rappresentante L. Pasini: Non ho difficoltà ad accedere alla domanda del rappresentante Varò; ma ciò sarebbe in contraddizione colia costituzione della nostra Assemblea, e coll’articolo 5. della legge elettorale, eh’è del seguente tenore: « Le elezioni si fanno per circondarli elettorali. — Nella seguente tabella sono indicati i circondarii elettorali in cui è diviso il territorio dello Stalo attualmente libero, e il numero di rappresentanti da eleggersi in cadaun circondario, ragguaglialo alla sua popolazione. « Dì mano in mano che rimarrà libera altra parte del territorio, saranno stabiliti altri circondarii elettorali. » Questo articolo del Regolamento, come gli altri, fu concepito nella ipotesi che le nostre speranze di ricuperare tulio il nostro territorio sieno adempiute quanto prima, e di poter quindi fra breve tempo convocarci collegii elettorali di altri paesi. Per questo appunto, abbiamo ad esprimere una parte aliquota per non essere nella necessità di fare cambiamenti nel Regolamento alla sopravvenienza di altri confratelli delle provineie. Dichiaro, per altro, che sono affatto indifferente di accettare un numero determinato, e di cambiarlo quando saremo in numero maggiore. 11 rappresentante Santello: Intendo solo di rispondere all’obbiezione