3 Febbraio. IL COVMO MOTORIO »1 ÌEJEZI« Veduti gli articoli 41 e 42 della legge elettorale 24 dicembre 1848 N. 8542; Veduto l’elenco generale de’rappresentanti, compilato e pubblicalo dalla Commissione elettorale centrale; Veduto il rapporto 51 gennaro N. i6 della detta Commissione centrale, in cui pei rappresentanti eletti in più circondar» sono riferite le citazioni o espresse o dalla legge presunte; Ferme sul modo di procedere alle elezioni tutte le altre prescrizioni in detta legge contenute, Decreta: 1. Gli elettori de’circondarli indicati nella sottoposta tabella sono di nuovo convocati ne’ giorni 4, 5, 6 febbraio corrente per la nomina de’rappresentanti in sostituzione di quelli già eletti che ottarono per altri cir-condarii. Ogni circondario eleggerà il numero de’ rappresentanti, eh’ è parimenti indicalo nella tabella. 2. Ne’ detti tre giorni le schede saranno presentale agli uffizii di circondario dalle ore 40 antimeridiane fino alle i> pomeridiane. 3. Hanno diritto di votare i soli elettori compresi nelle liste di circondario già rettificate. Non si terrà conto delle voci che fossero date a’ rappresentanti già nominati. 4. Lo spoglio delle schede si farà il giorno 7 dai rispettivi uffizii dì circondario, e, questo finito, la Commissione centrale compilerà e pubblicherà un nuovo elenco generale de’rappresentanti eletti per l’Assemblea. Se alcuno risultasse ancora nominalo da più circondarii, l’ottazione, e quindi la nuova convocazione degli elettori, seguirà soltanto dopo la verificazione de’poteri da parte dell’Assemblea. 1