384 Ali’ articolo secondo proponiamo una lieve aggiunta, o, a meglio dire, più che un’aggiunta, una specificazione. Dicevasi infatti che l'Assemblea conserva in sè il potere costit uente e legislativo ; e nel potere costituente certo è compreso pur quello di deliberare sulle sorti politiche del paese: nulladìmeno, come a taluno sembrava dubbia, od almeno non chiara In cosa, e su questo punto sarebbe stata imperdonabile trascuratezza il lasciare ogni più lontana ombra di dubbio, così unanimemente aggiungemmo le parole: che l’Assemblea riteneva esclusivamente per sè stessa il diritto dì deliberare su quanto concerne le sorti politiche del paese. L’articolo terzo presentava invece le più gravi ricerche. Fra i pieni poteri, che le circostanze eccezionali più sopra accennate inducono a concedere, trattarasi di vedere se si dovesse comprendere anche quello, straordinarissimo, di aggiornare la nostra Assemblea. Noi sentivamo unanimemente che, anche senza trasmettere ad altri questo diritto, se 1’ aggiornamento dell’Assemblea fosse richiesto dal pubblico bene, tulli quanti siamo, spinti da quello stesso amore di patria, che ci mantiene nei nostri posti, gli avressimo senza esitanza ed in pieno accordo lasciati, per compiere, in ogni più efficace maniera^ il debito noslro. Ma, a ritenere questo punto del progetto di legge, un solo fatto c’indusse: il sapere che quel cittadino, il quale assume sopra sè medesimo tutta la responsabilità di sì gran peso, e nella lealtà del quale noi tulli poniamo una piena fiducia, crede necessario assolutamente un tale potere. A questa fiducia nullameno non doveva sacrificarsi la diguità del nostro corpo sovrano, nè la efficacia del nostro mandato; perciò l’aggiornamento deve finire entro un termine prestabilito, e deve il potere esecutivo esporre in Assemblea i motivi del fatto aggiornamento, acciò questa sia certa in ogni caso, che non ha obbedito ad un comando, ma che fece quello che avrebbe volontariamente fatto, se avesse conosciuto il bisogno di farlo. Il proponente aneli’esso, che fa parie della Commissione, dichiarò che questa aggiunta spiegava precisamente il suo pensiero. Nell’articolo quarto, la Commissione trovò unicamente di fissare il tempo, entro cui dev’essere chiesta la sanzione, nel caso che il potere esecutivo dovesse nell’urgenza di circostanze, emeltere qualche disposizione legislativa. Finalmente, si aggiunse un articolo che rende responsabile il presidente dei suoi atti dinanzi all’Assemblea; imperocché noi, rappresentanti del popolo, dobbiamo mai sempre ricordarci che nel nostro corpo risiede l’autorità sovrana, che ogni potere da noi soltanto deriva, e che ogni delegato deve renderci conto. Fondato sopra questi motivi, vi assoggettiamo, o cittadini rappresentanti, il seguente progetto di legge .... Il presidente : Secondo il Regolamento, spetta all’Assemblea di determinare il tempo della discussione. 10 crederei che sì potesse fissare questo tempo subito, e chi ammette la min proposizione si levi. (Approvato.) 11 rappresentante Sirtori: Domando la parola. Il rappresentante triumviro Manin: Prego il rappresentante Sìrtori,