486 2. Le farine sì bianca che gialla saranno ai prezzi fissati dal Calmiere, e corrispondenti alle qualità dn esso determinate. 3. Il pane non potrà essere venduto che dei varii prezzi e pesi stabiliti dal Calmiere, oppure a libbra secondo il prozzo del pari stabilito, per cui ogni venditore ha obbligo di tenere a comodo di i compratori ed a pubblica vista la bilancia a peso grosso veneto. Le Commissioni per controllare il pane usano della bilancia propria e dei pesi relativi. 4. Tengonsi oculate perchè i principali generi, non debbano mancare dai negozi, nè accrescersi di prezzo oltre ragione, ed ove abbiano accorgimento d’incetta o monopolio, non lasciano modo di impedirlo, ciò che viene in ¡specialità raccomandato dalla Commissione annonaria centrale colla precitata Ordinanza. 8. Devengono ad inopinate visite presso gli stessi confezionatori del pane comune, e del così detto ad uso di Piave. 6. Visitano i Prestinaj o Fornaj onde non si valgano di acqua salsa nella pa-nizzazione, esclusa dall’Avviso delegatizio lo decembre 1831 n. 28150-2290. 7. Invigilano generalmente perchè le bilancie dei venditori da tenersi sempre a pubblica vista, sieno a peso grosso veneto ; e cosi anche i diversi pesi onde garantire da defraudo i compratori, ed esaminano che non sieno in veruu modo, sia casualmente, sia maliziosamente alterate. Curano eziandio a tutela dei diritti dello Stato che le misure da vino, birra, olio ec. sieno contrassegnate dal prescritto bollo. La sola libbra o boccale e suoi spezzati sono permessi ne’ magazzini, bet- multato per insolvente, e sarebbe senza riguardi ulteriori fatto assoggettare al proporzionale arresto in ragione di lire 5 per giorno. A tenore del mancamento le Commissioni applicano la multa dalle 5 a 45 correnti col metodo di cui sopra. Nel caso di peso inferiore, di cattiva qualità o cottura, fanno eseguire l’asporto di un quantitativo di pane proporzionato alla gravità del difetto, e dispongono del genere a vantaggio dei poveri d’una delle Parrocchie del Circondario, devolvendolo al Parroco per In distribuzione in sacco sotto suggello e con lettera, o nel- lo stesso modo a qualche pio Stabilimento entro il Circondario medesimo, non senza riportare l’analoga ricevuta che custodiranno a loro garanzia; inoltre curando settimanalmente quanto contempla l’articolo 5 delle avvertenze. In tal caso richiamano gli esercenti che hanno la possibilità, a provvedere il necessario per la popolazione, ed ove non corrispondano al richiamo, fanno Rapporto consultivo al Municipio, tanto più temendo la incetta. Se havvi arbitrio adoprano le uguali misure all’art. 3, e lo annunziano con apposito Rapporto. Esistendo la contravvenzione erigono Verbale che firmato dai presenti, ed in uno al campione dell’acqua invenzionata, munito di suggello-, scortano al Municipio per li debiti esami e successive disposizioni. Partecipano le contravvenzioni, inoltrando l’analogo Verbale, essendo riservata al Municipio la inflizione della penale giusta il governativo Decreto 15 a-pi llo 1843 n. 13322-1077 per cui le Commissioni non sono chiamate che a cooperare nell’importante oggetto.