556 li, sopra domanda del rappresentante B. Benvenuti, la lettura del rapporto intorno all'aggiunta proposta all’art. GG del Regolamento. La seduta è levala alle ore 4. Ecco il progetto di legge, presentato dal rappresentante Lunghi in questa sessione. « 1. A datare.......viene istituito un apposito Ufficio, dal quale soltanto, col mezzo dei proprii notai, saranno levali i protesti degli effetti cambiarli prolestabili in questa piazza. 2. Tale Ufficio sarà costituito da tutti i notai qui residenti, i quali vorranno prenderne parte, ed avrà la sua residenza presso la Camera di commercio. 3. Ciascun individuo, attualmente esercente il notariato in Venezia, dovrà dichiarare in iscritto alla Camera notarile a tulio.......se intenda di formar parte dell’Ufficio. Il silenzio farà presumere la negativa. I notai, che venissero in seguilo nominali, dovranno emettere tale dichiarazione tre giorni dopo che sarà loro notizialo il relativo decreto. Quei notai, che per ommessa dichiarazione non formassero parte dell’associazione, potranno nullameno ruminisi trascorso 1’ anno, dandone avviso un mese prima all’ Ufficio. 4. L’Ufficio sarà aperto dalle ore 9 antimeridiane alle ore 4 pomeridiane; però gli effetti cambiar» non potranno essere presentati che dalle 9 antimeridiane alle 12 meridiane di ogni giorno, tranne le feste. 5. L’effetto cambiario sarà consegnato all’ Ufficio dietro contemporaneo rilascio di ricevuta, o scontrino a stampa, avente la firma del pi e-posto all’Ufficio medesimo. 6. Egualmente l’atto di protesto, oltre alla sottoscrizione del notaio che lo levò, sarà firmato dal preposto, e munilo del timbro d’ufficio. 7. Il timbro rappresenterà il leone veneto, colla leggenda all’ intorno: Ufficio notarile dei protesti; ed al di sotto Venezia. 8. All’Atto di ricevere il protesto, la parte è obbligata a pagarne l’importo, come nella tariffa qui in calce. 9. Se il notaio troverà i fondi al domicilio, e la parte creditrice non fosse presente, il ricupererà; ed il giorno appresso, dietro ritiro dello scontrino, li consegnerà alla parte creditrice unitamente al protocollo di pagamento ritardato. La spesa dovrà essere supplita nella stessa misura del protesto. 40. In quanto alla trasferta, il notaio non potrà avervi diritto, che trattandosi di domicilii fuori della parrocchia di s. Marco. 41. I notai addetti all’Ufficio saranno solidariamente responsabili di ogni danno recalo alle parti. 42. Il Tribunale di commercio, da cui l’Ufficio dei protesti immediatamente dipende, sorveglierà per l’esatta di lui regolarità. 43. In quanto ai diritti e doveri reciproci fra i notai componenti 1’ Ufficio, la divisione degli utili, ed altre interne discipline, viene stabilito un apposito Regolamento. 44. L’ Ufficio sarà tenuto a somministrare alla Camera di commercio tutti quei dati, che gli venissero ricercati.