47 G pari a quelli accordati a tutti gli altri sudditi di S. M. Per questi motivi e dichiarando che questa querela sia dichiarata fondala, il governo reale di Sardegna desidera di non essere messo nella dolorosa Decessila di addoltare misure che interromperebbero le relazioni ufficiali dei due paesi in pregiudizio della Svizzera. Il Consiglio federale riconosce volentieri il grande vantaggio che risulta dalle relazioni amichevoli fra gli stati vicini, e si permette nello stesso tempo di esprimere l’opinione che tali relazioni non procurino vantaggi ad un solo paese, ma siano al contrario nell’interesse ben inteso dei due stali. Quindi egli non prenderà misura alcuna che possa dare ad uno stato amico occasione fondata di ordinare una interruzione dei rapporti internazionali o conformi ai trattali esistenti. Da’ motivi che servono di base alla querela del 10 febbrajo del reai governo di Sardegna, il Consiglio federale scorge con dolore che la sua misura riguardante i rifuggiti Lombardi muniti di passaporti sardi è stato affatto inai compresa, e si permette in conseguenza di porgere a V. S. gli schiarimenti propri a mettere in luce cosi questa misura come 1’ intenzione del governo federale. La grande affluenza di rifuggiti Lombardi nel cantone di confine Ticino, ha indotto l’Assemblea federale svizzera ad emettere un decreto che impedisse provvisoriamente a questi rifuggiti di soggiornarvi, perchè la esperienza prova che essi non si contentano di godervi tranquillamente dell’asilo accordato, ma che incessantemente meditano attacchi verso la Lombardia. Il consiglio federale deve eseguire questo decreto in lutta la sua estensione, e non può quindi, secondo il suo dovere, permettere che i rifuggiti Lombardi corrano nel cantone Ticino se riescono ad ottenere passaporti d’uno Stato qualunque. Ecco unicamente lo scopu e il valore di questa misura. Siccome la Svizzera non potrebbe permettere ad una moltitudine di Austriaci, quantunque muniti dei più regolari passaporti, di soggiornare nel cantone Ticino per inquietare di là la Sardegna, all’incontro essa non può consentire ai rifuggiti Lombardi di radunarsi in questo cantone per attaccare la Lombardia, e sotto questo rapporto non si potrebbe in verun modo aver riguardo alla circostanza, se i rifuggiti possiedono o no passaporti di uno Stato qualunque. Il decreto del Consiglio federale non si riferisce adunque al soggiorno dei rifuggiti Lombardi nei due cantoni confinanti Grigioni e Ticino, mentre da altra parte comprende i passaporti di tutti gli Stati in quanto hanno per iscopo di facilitarne il soggiorno. Dal sopraddetto V. E. vedrà che la misura presa dal Consiglio federale è una misura affatto circoscritta ed eccezionale, comandata dalla posizione neutra della Svizzera e la situazione attuale dell’alta Italia, e che essa non è per verun modo in correlazione colla ricognizione o non ri-cognizione dei passaporti od altri documenti emanati dalla sovranità sarda, attesoché i passaporti di tutti gli Stati verrebbero similmente trattati per lo stesso scopo. Il Consiglio federale non poteva pronunziarsi nella circostanza di questi passaporti sul valore in diritto della annessione g'1* dichiarata della Lombardia alla Sarde gna ; poiché da un 1 a lo esso non ha, a leuore della costituzione federale, la competenza di riconoscere