314 In posizione della nostra Assemblea differisce da quella delle Assemblee di altri paesi. Per questo io ritengo che il modo di regolarsi debbo differire in qualche punto; e questo e uno dei punti, in cui credo che debba differire. L’art. 52 dice: » Nessun rappresentante può parlare prima di aver domandato al presidente la parola e di averla ottenuta. Non si può parlare che dalla tribuna, se il presidente per brevissimi cenni n in permette di farlo dal posto. Nessuno può parlare più di tre volte sulla medesima questione, senza che l’Assemblea espressamente vi acconsenta. » Queste massime, che possono essere adattate al progresso e allo spirito delle altre Assemblee, io credo che, come diceva il rappresentante Vare, non possano essere adattate alla nostra. Noi siamo affatto nuovi al parlare estemporaneamente dalla bigoncia, ed io ritengo che nessuno possa esigere che ognuno di noi sia arrivato a tal grado di vita parlamentaria, da poter in sole tre volte addurre tutte le ragioni, che possono servire ad appoggiare un argomento, ed insieme a prevedere e togliere tulle le obbiezioni, -che possono venir fatte da un avversario. Supponete, infatti, che un oratore, dopo aver parlato tre volle, e sentite le obbiezioni, scopra nella sua mente una ragione, che potrebbe assolutamente render nullo il dire dell’avversario, convincere 1’ Assemblea e condurla ad una deliberazione differente da quella, cui altrimenti potrebbe esser tratta ; allora perchè negare il diritto di parlar nuovamente? Si potrebbe rispondere che PAssemblea potrebbe accordare a questo rappresentante di esporre tali sue ragioni. Ma io devo pur farvi osservare che le simpatie, che alle volte vi sono nella maggioranza per uno o per altro oratore, possono influire molto su questo aceonsentimenlo; e se questo acconsentimento non è dato, vien tolta la facoltà di parlare, che è diritto ad ogni rappresentante, e in certo modo si chiudono gli occhi a quelle ragioni, che potrebbero convincere l’Assemblea e condurla ad una deliberazione contraria: e per conseguenza si potrebbe venire ad un dannoso risultato, precipitando un giudizio, che forse non sarebbesi dato, o sarebbesi dato diverso. Ho detto, finalmente, che questo articolo mi sembra inutile, in quanto che per Particolo G3 deve il presidente, prima di chiudere la discussione, consultare l’Assemblea se credasi abbastanza istruita. Lasciate dunque alla presidenza, che voi stessi avete eletto, il criterio di conoscere quando un oratore avrà a sufficienza parlalo. Enumerati tulli questi svantaggi, io non saprei perchè la Commissione abbia fissato il numero delle volte che ciascun rappresentante può parlare sopr’uiia questione, dove non fosse stato di risparmiare la noia e non indurre una perdila di tempo. A petto degli svantaggi accennati, questa ragione non mi sembra sufficiente, e quindi propongo la eliminazione assoluta dell’articolo 52; e starà poi alla vostra saggezza, o rappresentanti, di non privarvi del diritto della libertà della parola, che è il maggiore di tutti i diritti^ e quindi pronunciarvi favorevolmente sulla mia proposta. Il rappresentante L. Pasini: Io voglio giustificare l’opinione della maggioranza su questa parte dell’art. 52, dichiarando però che da parte mia hi sul principio era più alieno dall’introdurla, che daH’ommetterla. Per altro, dopo molte considerazioni, ho acceduto al volo dei miei colleglli, che ha fallo espresso il divieto, non per limitare i diritti dei rappresentai»\s