338 le massime legali di mandante e mandatario. Se volessimo applicarle nei rapporti fra 1’ Assemblea ed il popolo, considerali come due persone morali; in allora risponderei che I’ Assemblea ha un voto palese, per ciò clic spetta alle deliberazioni, le quali si conoscono. Ma su questo punto 10 non porto la quistione, Domando piuttosto su qual fondamento egli dica che il popolo ha diritto di conoscere il voto di ciascun rappresentante. Forse per mancanza di fiducia? No certamente, perchè il popolo diede ad ogni rappresentante piena fiducia nel deporre nelle sue mani il destino del paese. Forse per conoscerlo in appresso ? Dissi già in avanti che questo modo è assai dubbio. Forse finalmente per imporgli nella sua votazione? Rispondo che ciò sasebbe in contraddizione colla fiducia medesima che gli diede. Il rappresentante Sirtori disse che, se fossimo in istato normale, egli forse si adatterebbe al voto segreto, ma che, nelle presenti circostanze, è spinto a sostenere il voto palese, perchè potrebbe dubitare che dallo scegliere il voto palese o il volo segreto può decidere delle sorli della patria. Ma appunto per questo io credo che [’Assemblea debba adottare 11 voto segreto, perchè altrimenti noi potressimo esser accusali, che, se il popolo non ci tenesse in freno col voto palese, noi potressimo tradire le sorti della patria. Il presidente: Io credo d’interrogare F Assemblea, prima di passare a nessuna deliberazione, se si creda istruita abbastanza della questione. (L’Assemblea si dichiara in senso affermativo.) Non essendosi ancora cominciala la discussione sul Capitolo 7.° pongo ai voti se F Assemblea intenda di ammettere il principio fissalo dalla Commissione: che, cioè, la votazione segua per ¡scrutinio segreto, eccetto che nei casi di minor importanza. Fu ammesso detto principio. L’ adunanza è sciolta alle ore 5 e l;2. 3 Marzo. GOVERNO PROVVISORIO DI VENEZIA. LA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VENEZIA. Avviso. Previene li censili che col giorno 15 corrente presso le singole Esattorie Comunali va ad aprirsi l’esigenza della li. Rata Prediale nonché delle Sovrimposte Comunali e Provinciali secondo i limiti precisali nel-l’infrascritto Prospetto. Con essa rata oltre all’imposta Prediale ordinaria e straordinaria già fissata nell’idenlieo estremo esatto nella decorsa I. Rata, verrà pure esalta una quarta parte di 25 Centesimi per ogni lira d’eslimo che annualmente dovranno venire esalti fino all’ ammortizzazione dei dodici Milioni di Carta