410 e unica legge, e che quindi lutici la popolazione e tutte le autorità nulla di più saggio hanno a fare che di conformarsi al medesimo senza replica. Nè soltanto i rigori estremi del governo militare premono la popolazione colla estrema tristezza; ma la pongono nella assoluta desolazione gli incessanti aggrava che s’impongono, ed il pensiero della miseria e di un prossimo momento di disperazione, che la minaccia. Imperocché dopo le straordinarie requisizioni di danaro, di generi, di bestie, di effetti, si aggiunsero per tutto il Lombardo-Veneto le generali contribuzioni straordinarie, che portano un’aumento nella cassa erariale di oltre 6 milioni al mese in aggiunta a tutte le imposizioni ordinarie dirette ed indirette. In mezzo a tali angustie, sotto tali rigori di governo è inutile l’intrattenerci a provare che mancano l’attitudine, la libertà, il tempo per pensare a riforme di pubblica amministrazione, per eleggere liberamente deputati di provincie, per occuparci di tuttaltro che d’immediata cessazione d’angustie e di miserie. Per convincerci di questa opportunità d’epoca ad elezioni di deputati, basterebbe anche da sè, la notoria assenza di tanti e de’più idonei cittadini; giacché la loro mancanza togliendo i migliori voti per la elezione, e le persone più atte da scegliersi renderebbe illusoria la libertà delle elezioni, di guisa che difficilmente potrebbe supplirsi idoneamente colle persone presenti. La quale assenza fu per tanti cittadini di Mantova causata dallo spavento per lo stato d’assedio, per tanti altri dalla quantità degli arresti fatti nel primo giorno d’aprile dal comando militare della fortezza; e tutt’ora per molti è necessariamente obbligata nel divieto dello stesso comando militare a lasciarli rientrare in città. Una libera elezione adunque non può essere falla se non che dopo ristabilla la pace e la tranquillità, come giustamente ha provveduto il manifesto imperiale 20 settembre; allorché le popolazioni con animo quieto e con piena fiducia potranno prendere determinazioni libere in concorso di tutti che avrebbero diritto di parteciparvi. Se d’altronde il ministero austriaco intende, come non è da dubitarsi, di dare esecuzione alle precorse sovrane disposizioni, non può disconoscere che queste disposizioni non ammetterebbero altra forma di convocazione che quella di rappresentanti della nazione Lombardo-Veneta liberamente da essa eletti per deliberare sui mezzi di appagare le giuste richieste di queste provincie. Una scelta d’individui che fosse fatta dalle congregazioni provinciali all’effetto di semplicemente conferire col ministero austriaco, mancherebbe della forma e dello scopo legalmente prefissi dalle accennale sovrane risoluzioni; e queste risoluzioni decrebbero illusorie qualora le dette conferenze fossero limitate ad iniziare pel Lombardo-Veneto un’ applicazione di principii costituzionali per uno stalo di diversa nazionalità. Le congregazioni provinciali poi per la sovrana primitiva patente non hanno la rappresentanza delle popolazioni; hanno soltanto la mansione di invigilare le amministrazioni interne dei comuni e dei luoghi di beneficenza, negli oggetti di rendita e spesa, e malgrado l’ampliamento d attribuzioni accordale dalla notificazione 4 aprile 1848, esse non hanno