28 8 Febbraio. IL GOVERNO PROWRIO DI MEZIA Per collocare utilmente gli ufficiali e solto-ufficiali sopranumerarii che non formano parte dei Corpi già organizzati, e per offrire una iniziativa nella carriera delle armi alla gioventù agiata e studiosa Decreta : 1. Viene formata una Coorte di veliti, per ora composta di due Centurie di cento veliti per cadauna, oltre gli ufficiali e sotto-ufficiali, e queste potranno iu seguito aumentarsi fino a quattro. 2. Saranno ammessi in tale Coorte, semprechè abbiano le condizioni fisiche necessarie, e l'età non minore di 16 anni nè maggiore di trenta, ed una condotta irreprensibile: a) i giovani d’ogni parte d’Italia in grado di offrire al Governo una garanzia sufficiente di potersi equipaggiare e mantenere del proprio: b) gli studenti delle Università e dei Licci; c) Tutti quelli dei Corpi così detti Universitarii, che militalo hanno finora nella guerra della indipendenza Italiana ; d) Li sotto-ufficiali sopranumerarii dei Corpi di Linea. 3. Ogni milite della categoria a ( che provveder si deve da sè al-l’abbigliamento personale) riceverà però dallo Stato Armi e Buffetteria. Quelli delle categorie b e c, oltre l’uniforme e l’armamento, percepiranno lo stipendio nella misura di correnti L. 4:50 al giorno compreso il pane. 4. Gli ufficiali e sotto-ufficiali sono ammessi a cuoprire la carica relativa al grado immediatamente inferiore a quello di cui sono attualmente insigniti. II trattamento degli ufficiali e sotto-ufficiali è sempre corrispondente al grado che occupano nell’Armata, salvo le norme in corso finché durino le attuali strettezze dell’erario. 5. II servigio della Coorte sarà eguale e promiscuo con quello del resto delFArmata di terra. 6. Gli ufficiali, sotto-ufficiali e veliti, finché rimangono aquartierati in Venezia, dovranno quando non siano in servigio, frequentare la Scuola Militare e specialmente le lezioni di tattica, di fortificazione e di disegno; pella quale loro istruzione sarà altrimenti provveduto allorché si trasferirà il Corpo fuori di Venezia. 7. L’ Uniforme verrà stabilito con speciale Ordinanza in analogia a quello adottato per la Fanteria delFArmata, rispetto ai colori ed ai distintivi dei gradi. 8. L’arruolamento è obbligatorio finché dura la guerra presente» 9. Pella unione, e residenza del Corpo è destinato in Palazzo Mo-cenigo Casa vecchia N. 5328 ro&so S. Samuele, dove si procederà tos>to