638 20 Aprile. IL GOVERNO PROVVISORIO DELLA REPUBBLICA TESETI Emergendo che nei registri del Comitato della Strada Ferrata Lombardo-Veneta, N. 29456 certificati interinali di azione, portanti i numeri distinti in calce nelle Note A, B, sono ed appariscono intestati a favore della prima d’ ora intitolata i. r. Cassa straordinaria di credito instituita in Vienna; Visto che i Certificati predetti, quanto a quelli distinti nella Nota A, esistono anche materialmente presso il Comitato suddetto ; Essendo giusto che F amministrazione della Repubblica Veneta si surroghi all’ amministrazione austriaca, sia perchè la detta amministrazione austriaca è qui cessata anche di latto, sia perchè la detta amministrazione austriaca deve rispondere a quella della Repubblica Veneta per molti titoli : Decreta j 1. L’amministrazione della Repubblica Veneta s’intende di pieno diritto surrogata alla prima d’ ora intitolata Cassa straordinaria di credito per tutti i certificati interinali di azione della Strada Ferrata Lombardo-Veneta, distinti in calce nelle Note A e B ; 2. Quanto ai Certificati distinti nella Nota A, eli’ esistono presso il Comitato, sarà fatta immediatamente 1’ annotazione sotto 1’ attuale ultima intestazione, eh’ essi sono e s’intendono passati e girati all’ amministrazione di questa Repubblica, e analoga voltura sarà pur fatta nei registri della Società della Strada Ferrata; 3. Quanto ai Certificati distinti nella Nota B, che, quantunque figurino nei Registri sociali intestati alla prima d’ ora intitolata Cassa straordinaria di credito, pure non si trovano presso il Comitato, a) ne viene pronunciata F ammortizzazione per modo, eh’ essi Certificati, ovunque sieno, s’intenderanno di nessun valore, e come non esistenti ; b) saranno dal Comitato della Strada Ferrata rilasciati altrettanti certificati a favore dell’amministrazione della Repubblica Veneta; c) di tale ammortizzazione e di tale sostituzione sarà fatta annotazione nei registri della società. 4. Tanto i Certificati passali e girati all’ amministrazione della Repubblica, di cui all’ articolo II, quanto i Certificati surrogati, di cui al-F articolo III, godranno eguali diritti degli altri Certificati interinali di azione, e 1’ amministrazione della Repubblica potrà disporne, come possono disporre degli altri i rispettivi proprietarii. 5. Il Ministro delle Finanze è incaricato dell’ esecuzione del presente DecretOj e frattanto ne sarà data copia autentica al Comitato della Strada