604 che la stessa sorte fosse riserbata a Radetsky, il quale però vuoisi, che abbia la protezione dell’ex Viceré, il quale esternò desiderio di reprimere la ribellione. Il comando di Verona era sialo assunto da JFoyna, riservando a Radetsky la direzione superiore delle cose. La battaglia sul Mincio è confermata, e sempre più forte risulta la perdila degli Austriaci. Domenica e lunedì il cannone si è fallo sentire sempre più distinto nella direzione di Peschiera. II Re Carlo Alberto pare che abbia pernottato il lunedì a Costoza (a 12 miglia da Verona). Jcri mattina alle 6 a. m. il cannone si sentiva fortemente fra Villa-franca e Mozzecane a 12 miglia da Verona. Il Corriere lasciò questa ciltà jeri alle 10 del mattino, nel qual momento il cannone si sentiva sempre più vicino alla ciltà. ieri slesso si è Ietto un ordine del giorno alle truppe stanziate in Verona, raccomandando loro di conservare con ogni sforzo la linea del Mincio, perchè erano in viaggio due plenipotenziarii da Vienna onde combinare amichevolmente le differenze italiane. I figli dell’ex Viceré erano in Verona, di ritorno dal campo, e preparavano i bagagli, lasciando travedere P intenzione di partire pel Tirolo. PER INCARICO DEL GOVERNO PROVVISORIO Il Segretario Generale ZEMARI. 12 Aprile. Ili GOVERNO PROVVISORIO DELLA REPUBBLICA VENETA Decreta : 1. L’arrotamento nella Guardia civica è di regola obbligatorio per lutti i cittadini dai 18 ai 55 anni. 2. E facoltativo Parrotamento anche a’forestieri qui dimoranti, che volessero così dimostrare le loro simpatie per la causa nostra. 3. Sono esclusi dall’arrolamento : a) GP individui appartenenti alla Marina, alla Linea, alla Civica Mobile, alla Guardia di Finanza e ad altri corpi armali. b) I custodi delle Carceri e dei luoghi d’arresto, ed altri subalterni di tale servigio. r) Gl’individui di mala fama in forza di condanne pronunciale contro loro. d) I deformi e gl'infermi. A. Possono farsi dispensare dall’arruolamento: a) I ministri di qualsivoglia culto. b) 1 Consoli e i Vice Consoli degli esteri Governi. c) I capì d’ogni Magistratura giudiziaria od amministrativa, ed i preposli agli Ufiicj Sanilarj e Doganali.