673 22 Aprile. IL GOVERNO noilism »EHI 1ì1PI»L1C1 ÌEfflTl Considerato, che dal 22 marzo p. p. nelle provincie Venete la patria carità occupava l’attenzione e la cura dei privati interessi ; Considerato, che questa devozione patriottica, incessante fino alla liberazione compita del territorio italiano, deve essere, quanto più è possibile, tenuta salva da jatture domestiche, per le quali è principio di giustizia che nessuno arricchisca; Considerato d’altra parte ii rispetto dovuto ai diritti acquisiti in buona fede, i quali devono essere immutabili da successivi provvedimenti di equità, non essendo giusto che una jattura sia riparata con un’altra; Ilecrela i 1. 11 termine perentorio decennale per !e rinnovazioni ipotecarie è sospeso nelle Provincie Unite della Repubblica Veneta retroattivamente al 22 marzo p. p. inclusive. 2. Conseguentemente i Conservatori delle ipoteche, nei certificati ipotecarli che emetteranno, comprenderanno come sussistenti quelle ipoteche, le quali avrebbero dovuto nel 22 marzo, e dopo, essere, e non furono rinnovate. 3. La retroattività della sospensione non ferisce la validità ed efficacia delle convenzioni che fossero state stipulate in buona fede nell’intervallo di tempo dal 22 marzo p.p. sino al giorno della promulgazione de! presente decreto. 4. La promulgazione di questo decreto s’intende fatta per la Provincia di Venezia dal giorno della sua inserzione nella Gazzetta ufficiale, e, per le altre Provincie, nel giorno successivo. Il Presidente MANIN. CASTELLI. Il Segretario J. ZensaR!, 43