30 del Municipio, mediante In già decrclata annua sovrimposta in ragione di cent. 25 per ogni lira d’estimo, o con altre misure sussidiarie, onde affrettarne la totale estinzione, prevalendosi anche della creala Banca nazionale veneta, che viene a tale effetto conservata. In riguardo di cpieslo aggravio, non saranno inflitte multe di guerra, ritenendo però ferme quelle che furono già inflitte ad alcuni abitanti di Venezia, relativamente ai loro possessi di terraferma. 2. Verranno rispettati i diritti civili già acquistati in virtù delle leggi emanale dal Governo durante l’esistenza del medesimo. 3. Verrà ristabilito il cordone finanziario nel modo islesso, come esisteva prima della rivoluzione, per determinare la linea del Portofranco, restringendo intanto i posti finanziarii di sortita. 4. Gli llllicii civili riprenderanno la loro denominazione, e gl*impiegati ritorneranno al posto da loro anteriormente occupato; e ciò fino a nuove disposizioui, tanto relativamente a loro, quanto alla nuova organizzazione, alla quale potessero soggiacere gli Uflìcii stessi. 5. Tutti i militari esteri di qualsiasi grado, come pure lutti gli ufficiali ed impiegali militari del medesimo rango, i quali erano anteriormente in servigio austriaco ed ai quali non si estende il perdono generale, accordato da S. E. il signor feldmaresciallo conte Radetzky, dovranno lasciare la città di Venezia, ed in generale l’impero austriaco, e si stabilirà, d’accordo col Municipio di Venezia, il modo del loro trasporto altrove per via di mare, a carico del Municipio stesso. G. Le persone di condizione civile non native di Venezia, le quali non vi avessero già da tempo fissato il loro stabile domicilio, dovranno sollecitamente partire per la loro patria, sia nell’impero, sia nell’estero, promettendo che non avranno a provare la minima molestia. 7. Gli abitanti tutti di Venezia potranno liberamente rimanere in città, senza tema di molestie, ad eccezione di, al più, N. 40 persone, da nominarsi al momento della seguita occupazione, le quali dovranno lasciare la città assieme ai militari, come all’art. 5. 8. Se però qualcuno dei contemplali agli art. 5. 6. e 7. si facesse reo, dopo l’occupazione, di nuovi attentati a danno della pubblica tranquillità, e venisse condannato, in allora potranno essere prese in riflesso anche le colpe anteriori. Queste sono le ultime condizioni, che S. E. il sig. feldmaresciallo conte Radetzky trova di accordare, ritenuto però che, se entro otto giorni non vengono accettate, dovranno ritenersi come non avvenute. Quando venissero accettate, basterà che ne sia fatto consapevole S. E. il sig. teneutemaresciallo conte Thurn, comandante il 4.® corpo d armala, ed in allora S. E. il conte Radetzky si darà certamente la cura di recarsi a Mestre per combinare l’esecuzione, assieme ai commissarii che verranno spedili come incaricati d’assistervi. Io pure vi assisterò, e mi sarà sommamente grato di aver contribuito a salvare Venezia da quei disastri, ai quali colla guerra avrebbe dovuto miseramente soggiacere. Milano 23 giugno 1849. /-/’ i. r. ministro del commercio DE BRUGK. Al tig. Daniele Manin in Venezia.