423 alla decisione la esposizione du* molivi, ma dispensano da quest’ obbligo i tribunali superiori, quando confermino quella di un giudice subalterno. Della quale disposizione, niuu’altra ragione può addursi se non questa, che, essendo di regola vietato il ricorso contro due conformi giudicii, riesce indifferente alle parti il conoscere perchè la prima decisione sia stata confermata dal tribunal superiore. Ma, lasciando slare che siffatta ragione è inconciliabile con lo straordinario rimedio della revisione, accordato nei casi di manifesta ingiustizia, o di manifesta nullità, ognun vede che il legislatore austriaco ha perduto di vista i più nobili lini a cui, come abbiamo detto, mirar deve l’amministrazione della giustizia; ognuii vede clic resta con ciò scemata l’autorità morale delle decisioni dei giudici superiori, le quali altrove, e specialmente in Francia, spargono lauta luce sulla legislazione, e sono consultate come allrettauli oracoli dal pubblico senno; ognun vede infine che si apre incautamente l’adito ad ogni maniera d’inconvenienti. Quindi Ira noi attribuite il più delle volte ad impazienza e ad incuria del giudice supcriore le sentenze di conferma; quindi errori nel credere che questa o quella massima di difillo, adottata dal primo giudice, sia stata sancita dal secondo, il quale invece l’ha disapprovata, o confermò la decisione per altre giuste ragioni; quindi, nella maggior parte dei casi, azzardato lo straordinario rimedio della revisione contro due conformi giudizii, e sovente ommesso con danno della giustizia ; quindi incertezze continue nel trattare e decidere le ardue questioni sulla cosa giudicata. Poiché il sistema di legislazione austriaco, originariamente destinato pei paesi tedeschi, ed in parte attivato sino dall’anno 4781, fu mantenuto ed è ancora, non senza nostra vergogna, in pieno vigore fra noi; e poiché una totale riforma dovrebb’essere il risultamento di studii, che per mala sorte non furono ancor preparati, cerchiamo almeno per ora • di correggerne i vizii principali, cerchiamo di renderlo men grave per noi, mercè qualche acconcio rimedio. Con questo intendimento fu fatta la mozione di estendere ai giudici superiori l’obbligo di dare alle parti i motivi delle lor decisioni, (piando anche confermino quelle dei giudici subalterni; mozione di evidente ragionevolezza cd utilità, che la vostra Commissione di legislazione unanime vi propone di convertire nella seguente legge : ■ Qualunque decisione di giudice, sia civ ile, sia criminale, dev’ es-« sere accompagnata dall’esposizione dei motivi, benché confermi quella « di un giudice inferiore. » Il presidente: Domando all’Assemblea se la prima discussione su questa proposta di legge vuole che sia differita ad altro giorno o segua oggi. (£' adottalo che segua immediatamente.) Non chiedendo nessuno la parola, passeremo alla prima deliberazione, la quale concerne particolarmente la trattazione generale dell’argomento. La proposta di passare su que>to progetto di legge ad uua seconda deliberazione, è adottata ad unanimità con 71 voti. Il presidente : Invito il relatore del secondo rapporto a darne lettura. Il rappresentante Avesuni relatore: La proposta del rappresentante